Art. 7.
             Ammortizzatori sociali per settori in crisi
  1.  Il  termine  del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in
sede  governativa  di  cui  all'articolo 1, comma 155, primo periodo,
della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, e' prorogato al ((10 agosto
2005)) per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine,
il  limite  complessivo  di  spesa  di  460 milioni di euro di cui al
citato  articolo 1,  comma  155, primo periodo, e' incrementato di 45
milioni di euro. ((Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45
milioni  di  euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di
euro  per  l'anno 2005 mediante corrispondente versamento all'entrata
del bilancio dello Stato della somma iscritta nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base  3.2.3.1.  -Occupazione  - capitolo 7230 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali  di  cui  all'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 4,
comma 113,  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successiva
riassegnazione  ad  apposita unita' previsionale di base del medesimo
atto  di previsione, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo
per  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.ยป.))
                            Riferimenti normativi:
              -  Per  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 1.
              -  Per la legge n. 350 del 24 dicembre 2003 si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 2-bis.
              -  Il  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi
          urgenti  a  sostegno  dell'occupazione),  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale  20 maggio  1993,  n.  116,  e'  stato
          convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n.
          236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n.
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