«Art. 7-bis. Attivita' socialmente utili presso uffici giudiziari (( 1. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra i 1.850 lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, rientrano i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorche' la titolarita' della loro utilizzazione sia in capo ad enti locali.».)) Riferimenti normativi: - Per la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - La legge 18 agosto 2000, n. 242 (Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2000, n. 204.