«Art. 7-bis.
        Attivita' socialmente utili presso uffici giudiziari
((  1.   Fermo  restando  il  limite  complessivo  di  spesa  di  cui
all'articolo 1,  comma  262,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive  modificazioni, tra i 1.850 lavoratori di cui all'articolo
1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, rientrano
i  lavoratori  impegnati in attivita' socialmente utili, alla data di
entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari,
ancorche' la titolarita' della loro utilizzazione sia in capo ad enti
locali.».))
                            Riferimenti normativi:
              -  Per la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 1.
              -  La  legge  18 agosto 2000, n. 242 (Autorizzazione al
          Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a
          tempo   determinato   con   soggetti  impiegati  in  lavori
          socialmente  utili, al fine di garantire l'attuazione della
          normativa  sul  giudice unico di primo grado) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2000, n. 204.