Art. 8. Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni 1. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' sostituito dai seguenti: (( «3-quater.)) Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere ((b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter)) hanno effetto a decorrere dal ((1° gennaio 2006.».)) (( 3-quinquies.)) Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere ((b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter)) non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del ((1° gennaio 2006.».)) 2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 3-quater dell'art. 2 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'abito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62) convertito, con modificazioni, con legge 14 maggio 2005, n. 80 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111) come modificato dalla presente legge: «3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter),e), e-bis), ed e-ter), 3-bis) e 3-ter), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006». - Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 (Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche' di protezione dei dati personali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004, n. 147, e' stato convertito, con modificazioni, con legge 27 luglio 2004, n. 188, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2004, n. 177.