Art. 8.
Efficacia   delle   modifiche   al   codice  di  procedura  civile  e
      procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni
  1.  Il  comma  3-quater  dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e' sostituito dai seguenti:
((  «3-quater.)) Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere ((b-bis),
b-ter),  c-bis),  c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter)) hanno
effetto a decorrere dal ((1° gennaio 2006.».))
((  3-quinquies.))  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  lettere
((b-bis),  b-ter),  c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter))
non  si  applicano  ai  giudizi  civili  pendenti  alla data del ((1°
gennaio 2006.».))
  2.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo  2  del decreto-legge
24 giugno  2004,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.
                            Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo del comma 3-quater dell'art. 2
          del  decreto-  legge  14  marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni
          urgenti  nell'abito  del  Piano  di  azione per lo sviluppo
          economico,   sociale  e  territoriale  -  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  16  marzo 2005, n. 62) convertito, con
          modificazioni,  con legge 14 maggio 2005, n. 80 (pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  14  maggio  2005,  n. 111) come
          modificato dalla presente legge:
              «3-quater.  Le  disposizioni di cui ai commi 3, lettere
          b-bis),  b-ter),  c-bis),  c-ter),e),  e-bis),  ed  e-ter),
          3-bis)  e  3-ter), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio
          2006.
              3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
          b-bis),  b-ter),  c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e
          3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data
          del 1° gennaio 2006».
              -  Il  decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 (Permanenza
          in carica degli attuali consigli degli ordini professionali
          e  proroga  di  termini  in  materia  di difesa d'ufficio e
          procedimenti  civili  davanti al tribunale per i minorenni,
          nonche'  di protezione dei dati personali) pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  25  giugno  2004,  n.  147,  e'  stato
          convertito, con modificazioni, con legge 27 luglio 2004, n.
          188, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2004, n.
          177.