Art. 9.
Contenimento ((delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo
penale  e  durata  del  mandato  di  giudice  di pace)) e dei giudici
           onorari di tribunale e vice procuratori onorari
  1. All'articolo  51 ((delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di cui al decreto))
legislativo  28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono
sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei
limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui
al  comma ((3-bis,)) stipula contratti di durata biennale con imprese
o cooperative di servizi specialistici.»;
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di
contenimento  della  spesa  pubblica,  le procedure di cui al comma 2
possono  essere  delegate, per ciascun distretto, al Presidente della
Corte di appello.»;
    d) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
((  «3-bis.)) Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni
e  dei  servizi,  al  fine  di  attuare  la delega di cui al comma 3,
individua,  sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli
schemi  di  contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio
delle  caratteristiche  e  del  costo medio di mercato di prestazioni
analoghe  od  equivalenti,  la  tipologia  ed  il costo massimo delle
prestazioni.».
  2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
e' sostituito dal seguente:
  «1.  In  attesa  della  complessiva  riforma  dell'ordinamento  dei
giudici  di  pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di
giudice  di  pace  dura  in  carica  ((quattro))  anni  e puo' essere
confermato  per  un  secondo  mandato  di quattro anni e per un terzo
mandato  di  quattro  anni.  I  giudici  di  pace  confermati  per un
ulteriore  periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della
legge  13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere
confermati  per  un  ulteriore  mandato  di  ((quattro))  anni, salva
comunque  la  cessazione  dall'esercizio delle funzioni al compimento
del settantacinquesimo anno di eta'.».
((  2-bis.  In  attesa  della  riforma  organica  della  magistratura
onoraria  di  tribunale  e  in deroga a quanto previsto dall'articolo
42-quinquies,  comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto  30 gennaio  1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i
vice  procuratori onorari gia' confermati, che esercitano le funzioni
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente  decreto,  anche  per effetto di proroga nell'incarico, sono
ulteriormente  confermati  per  un  periodo di altri due anni dopo il
termine dell'incarico.».))
                            Riferimenti normativi:
              -  Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          182 del 5 agosto 1989.
              -  La  legge  21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
          giudice  di pace) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
          novembre 1991, n. 278.