«Art. 9-bis.
Modifiche  al  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della
                  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
((  1.  Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di  spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 13(L), il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    "6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo
si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)";
    b) all'articolo  14  (L),  al  comma 2, dopo la parola: "civile,"
sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi,";
    c) l'articolo 15 (R) e' sostituito dal seguente:
  "Art.  15  (L) (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed
al  pagamento del contributo unificato). - 1. Il funzionario verifica
l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della
causa  oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica
inoltre   se   l'importo  risultante  dalla  stessa  e'  diverso  dal
corrispondente scaglione di valore della causa.
  2.  Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma
1  ogni  volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a
modificare il valore della causa";
    d) all'articolo  112 (L), al comma 1, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente:
    "d)  d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente
presentata  in  ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla
definizione  del processo, se risulta provata la mancanza, originaria
o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e
92";
    e) all'articolo 113 (L), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi
della  lettera  d),  comma  1,  dell'articolo 112, l'interessato puo'
proporre  ricorso  per  cassazione,  senza  effetto sospensivo, entro
venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.";
    f) l'articolo 150 (L) e' sostituito dal seguente:
  "Art.   150  (L)  (Restituzione  di  beni  sequestrati).  -  1.  La
restituzione   dei   beni  sequestrati  e'  disposta  dal  magistrato
d'ufficio  o  su  richiesta  dell'interessato  esente  da  bollo;  e'
comunque  disposta  dal  magistrato  quando  la sentenza e' diventata
inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale.
  2.  La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate
le  spese  per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate,
salvo  che  siano  stati  pronunciati provvedimento di archiviazione,
sentenza  di  non  luogo  a  procedere  o sentenza di proscioglimento
ovvero  che  le  cose  sequestrate  appartengano  a  persona  diversa
dall'imputato  o  che  il  decreto  di sequestro sia stato revocato a
norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
  3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute
dall'avente  diritto  alla  restituzione per il periodo successivo al
trentesimo  giorno  decorrente  dalla  data  in  cui  il  medesimo ha
ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
  4.  Il  provvedimento  di  restituzione  e'  comunicato  all'avente
diritto  ed  al  custode.  Con  il  medesimo  provvedimento  e'  data
comunicazione  che  le  spese  di custodia e conservazione delle cose
sequestrate,    decorsi   trenta   giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione,  sono  in  ogni caso a carico dell'avente diritto alla
restituzione  e  che  le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi
dalla   rituale   comunicazione  senza  che  l'avente  diritto  abbia
provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende";
    g) l'articolo 151 (L) e' sostituito dal seguente:
  "Art.  151  (L)  (Provvedimenti  in caso di mancato ritiro del bene
restituito  e  vendita in casi particolari). - 1. Se l'avente diritto
alla  restituzione  delle  cose  affidate in custodia a terzi, ovvero
alla  cancelleria,  e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta
gli  atti  al  magistrato,  il  quale  ordina  la  vendita delle cose
sequestrate  da  eseguirsi  non  oltre sessanta giorni dalla data del
provvedimento.
  2.   Con   il  provvedimento  che  ordina  la  vendita  delle  cose
sequestrate,  il  magistrato stabilisce le modalita' della vendita ed
il luogo in cui deve eseguirsi.
  3.  La  vendita  e'  disposta dal magistrato, in ogni momento, se i
beni  non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o
senza  rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente
diritto.
  4.  Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per
dieci  giorni  continui  nell'albo del tribunale e degli altri uffici
giudiziari del circondario.
  5.  L'elenco  dei  beni rimasti invenduti deve essere presentato al
magistrato che ne dispone la distruzione.
  6.  Le  operazioni  di  distruzione  sono esentate dal pagamento di
qualsiasi  tributo  od  onere ai fini degli adempimenti relativi alle
formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
  7.   Allo  stesso  modo  si  provvede  per  i  beni  affidati  alla
cancelleria  per  i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto
al ritiro.";
    h) l'articolo 154 (L) e' sostituito dal seguente:
  "Art. 154 (L) (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e
valori).  - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate,
se  nessuno  ha  provato  di  avervi diritto, le somme ricavate dalla
vendita  sono  devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di
cui all'articolo 155.
  2.  Le  somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle
ammende  decorsi  tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di
cui  all'articolo  150,  comma  4,  senza  che l'avente diritto abbia
provveduto al ritiro.
  3.  Se  l'avente  diritto  alla  restituzione  di somme o di valori
sequestrati  e'  ignoto  o  irreperibile,  le  somme  e i valori sono
devoluti  alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui
la  sentenza  e'  passata in giudicato o il provvedimento e' divenuto
definitivo";
    i) all'articolo 248 (R), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  16,  entro trenta giorni dal
deposito  dell'atto  cui si collega il pagamento o l'integrazione del
contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137
del  codice  di  procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo
dovuto,  quale  risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il
corrispondente  scaglione  dell'articolo  13, con espressa avvertenza
che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi
al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese."».))
                            Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  324 del codice di
          procedura penale:
              «Art.  324 (Procedimento di riesame). - 1. La richiesta
          di  riesame  e' presentata, nella cancelleria del tribunale
          indicato  nel  comma  5,  entro  dieci giorni dalla data di
          esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o
          dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza
          dell'avvenuto sequestro.
              2.  La  richiesta  e'  presentata con le forme previste
          dall'art.  582.  Se la  richiesta e' proposta dall'imputato
          non  detenuto  ne'  internato,  questi,  ove non abbia gia'
          dichiarato  o  eletto  domicilio  o  non si sia proceduto a
          norma  dell'art.  161,  comma 2, deve indicare il domicilio
          presso  il  quale  intende  ricevere  l'avviso previsto dal
          comma  6;  in  mancanza,  l'avviso  e'  notificato mediante
          consegna  al  difensore.  Se  la  richiesta  e' proposta da
          un'altra  persona  e  questa  abbia omesso di dichiarare il
          proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
          in cancelleria.
              3.  La  cancelleria  da' immediato avviso all'autorita'
          giudiziaria  procedente  che,  entro  il giorno successivo,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  su  cui  si  fonda  il
          provvedimento oggetto del riesame.
              4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
          anche  i  motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre,
          facolta'  di  enunciare nuovi motivi davanti al giudice del
          riesame,  facendone  dare  atto a verbale prima dell'inizio
          della discussione.
              5.  Sulla  richiesta di riesame decide, in composizione
          collegiale,  il  tribunale  del  capoluogo  della provincia
          nella   quale   ha   sede   l'ufficio   che  ha  emesso  il
          provvedimento  nel  termine di dieci giorni dalla ricezione
          degli atti.
              6.  Il  procedimento  davanti al tribunale si svolge in
          camera  di  consiglio  nelle  forme previste dall'art. 127.
          Almeno  tre  giorni  prima, l'avviso della data fissata per
          l'udienza  e' comunicato al pubblico ministero e notificato
          al  difensore  e  a  chi  ha proposto la richiesta. Fino al
          giorno   dell'udienza   gli   atti  restano  depositati  in
          cancelleria.
              7.  Si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9
          e  10. La revoca del provvedimento di sequestro puo' essere
          parziale  e  non  puo'  essere  disposta  nei casi indicati
          nell'art. 240, comma 2, del codice penale.
              8.  Il  giudice  del riesame, nel caso di contestazione
          della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
          giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  137 del codice di
          procedura civile:
              «Art.  137  (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
          non  e'  disposto  altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
          giudiziario,  su  istanza  di  parte  o  su  richiesta  del
          pubblico ministero o del cancelliere.
              L'ufficiale   giudiziario   esegue   la   notificazione
          mediante   consegna   al  destinatario  di  copia  conforme
          all'originale dell'atto da notificarsi.
              Se  la  notificazione  non puo' essere eseguita in mani
          proprie  del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
          secondo   comma   dell'art.  143,  l'ufficiale  giudiziario
          consegna  o  deposita  la  copia dell'atto da notificare in
          busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
          cronologico   della   notificazione,   dandone  atto  nella
          relazione  in  calce  all'originale  e alla copia dell'atto
          stesso.
              Sulla  busta  non  sono apposti segni o indicazioni dai
          quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
              Le  disposizioni  di  cui  al  terzo comma si applicano
          anche   alle  comunicazioni  effettuate  con  biglietto  di
          cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».