(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                         VERBALE DI ACCORDO
    In  data 9 maggio 2005, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  alla  presenza  del  Sottosegretario on. Pasquale Viespoli,
assistito  dalla  D.G  Ammortizzatori e I.O., dalla D.G. della tutela
delle  condizioni  di  lavoro  e dalla Direzione regionale del lavoro
delle  Marche, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione
del  settore TAC (Tessile, abbigliamento, calzaturiero) della regione
Marche.
    Hanno partecipato:
      l'assessore  alle  politiche  del  lavoro della regione Marche,
prof. Ugo Ascoli;
      il  Direttore  del  dipartimento  «sviluppo  economico»,  della
regione Marche dott. Fabrizio Costa;
      Confindustria Marche;
      C.AS.A. Marche;
      Confartigianato Marche;
      CLAAI Marche;
      CNA Marche;
      CGIL Marche;
      FILTEA CGIL Marche;
      CISL Marche;
      FEMCA CISL Marche;
      UIL Marche;
      La Direzione generale INPS;
      La Direzione regionale INPS di Ancona;
      Italia Lavoro;
    Considerato  l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi  della filiera
produttiva  tessile,  abbigliamento,  calzaturiero,  che  colpisce le
aziende    ubicate    nell'area    distrettuale    delle    calzature
Fermano-Maceratese,  nonche' le aziende tessili, dell'abbigliamento e
delle calzature della regione Marche (codici attivita' ISTAT/ATECO 91
17-18-19    e    pertinenti   sottogruppi)   con   pesanti   ricadute
sull'occupazione;
    Considerato, altresi', che le imprese del settore di cui sopra si
configurano  per  la  maggior parte come aziende artigiane, o aziende
industriali  fino  a  15  dipendenti e pertanto prive della copertura
degli ammortizzatori sociali;
    Considerata  la  necessita' di intervenire con misure che possano
consentire  il  superamento  della  situazione  di  crisi,  anche con
specifici   interventi   in   favore   dell'occupazione,   idonei  al
superamento dell'attuale fase di congiuntura negativa;
    Considerato    che   la   regione   Marche,   le   organizzazioni
imprenditoriali  e  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  del
tessile,  abbigliamento,  calzaturiero  hanno  sottoscritto,  in data
2 maggio 2005, un Piano per la gestione della crisi occupazionale del
settore stesso;
    Ritenuto   applicabile   alla   fattispecie  in  esame  l'art  1,
comma 155,  della  legge  n.  311/2004,  come integrato dall'art. 13,
comma  2,  lettera  b)  del  decreto-legge  n.  35/2005 ai fini della
concessione,   in   deroga   alla   vigente  normativa,  della  cassa
integrazione  guadagni  straordinaria  alle imprese artigiane ed alle
imprese industriali e della proroga della indennita' di mobilita' per
i  lavoratori  licenziati  dalle  imprese  industriali con piu' di 15
dipendenti,  appartenenti  al  settore  TAC  (tessile, abbigliamento,
calzaturiero), ubicate nella regione Marche;
    Le parti concordano quanto segue:
      1)  il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo'
essere   erogato   in   favore  dei  dipendenti  (operai,  impiegati,
intermedi, quadri) delle imprese artigiane (cui non si applica l'art.
12,  commi 1 e 2 della legge n. 223/1991) e delle imprese industriali
fino  a  15  dipendenti.  Il  trattamento  di  integrazione salariale
straordinaria  puo'  essere,  altresi',  erogato  ai dipendenti delle
imprese  industriali  con  piu'  di  15  dipendenti  che  non possono
ricorrere  alla  CIGS  ai sensi della vigente normativa. Per tutte le
imprese  industriali  dovra'  essere  verificata l'impossibilita' del
ricorso  alla  CIGO.  I  trattamenti  di  CIGS  ai sensi del presente
accordo possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006;
      2)   i   lavoratori   beneficiari  devono  avere  un'anzianita'
lavorativa   presso  l'impresa  che  procede  alla  sospensione,  non
inferiore a 90 giorni;
      3)  ai lavoratori licenziati da aziende industriali con piu' di
15  dipendenti,  l'indennita' di mobilita', scaduta o in scadenza nel
corso dell'anno 2005, puo' essere prorogata fino al 31 dicembre 2005;
      4)  Le  imprese,  ai  fini  del  perfezionamento  dell'iter  di
concessione del trattamento di CIGS, stipuleranno preventivamente con
le OO.SS.LL. i relativi accordi sindacali;
      5)  Le  domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione
sindacale,  saranno  inoltrate alla DRL di Ancona, che autorizzera' -
previa  verifica  delle condizioni individuate nel presente verbale -
la  sede  regionale  I.N.P.S.  ad  erogare  i  relativi  trattamenti,
successivamente all'emanazione del decreto interministeriale previsto
dal   citato   comma  155.  Le  imprese  beneficiarie  comunicheranno
mensilmente   all'I.N.P.S.  territorialmente  competente  l'effettivo
utilizzo  dell'ammortizzatore sociale concesso; con la stessa cadenza
lo  stesso  Istituto  provvedera'  ad  informare  la DRL e la regione
Marche sull'ammontare delle risorse effettivamente utilizzate;
      6)  la  concessione  dei trattamenti di cui ai punti precedenti
non  potra' superare il limite complessivo di spesa di 15 milioni di,
euro  comprensivi  delle  indennita'  e  delle  relative  prestazioni
accessorie;
      7)  l'erogazione  del trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 1,
comma  155  della  legge  n.  311/2004  o'  incompatibile,  con  ogni
trattamento  previdenziale  o assistenziale connesso alla sospensione
dall'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione;
      8) le parti firmatarie del presente verbale si incontreranno in
sede  territoriale  al  fine di definire modalita', termini e criteri
applicativi  della  presente  intesa,  nell'ambito dei principi nella
stessa concordati;
      9)   la   regione   Marche  si  attivera'  per  il  superamento
dell'attuale fase di crisi del settore attraverso le azioni di cui al
«Piano  di  gestione  della crisi occupazionale del settore TAC delle
Marche»  che  si  allega  al  presente  verbale, di cui diventa parte
integrante;
      10)  il  Ministero  del  lavoro  garantisce,  nel  limite di 15
milioni,  di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura
finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo.
    Il  Sottosegretario  on.le  Viespoli  ritiene,  alla  luce, delle
previsioni  dell'art.  1,  comma  155  della  legge n. 311/2004, come
integrato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera b) del decreto-legge n.
35/2005,   che   quanto   sopra  concordato  risponda  alle  esigenze
ocupazionali  del  territorio  e  sia  funzionale  a  contribuire  al
superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.
      Letto, confermato, sottoscritto