Allegato VERBALE DI ACCORDO In data 9 maggio 2005, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli, assistito dalla D.G Ammortizzatori e I.O., dalla D.G. della tutela delle condizioni di lavoro e dalla Direzione regionale del lavoro delle Marche, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione del settore TAC (Tessile, abbigliamento, calzaturiero) della regione Marche. Hanno partecipato: l'assessore alle politiche del lavoro della regione Marche, prof. Ugo Ascoli; il Direttore del dipartimento «sviluppo economico», della regione Marche dott. Fabrizio Costa; Confindustria Marche; C.AS.A. Marche; Confartigianato Marche; CLAAI Marche; CNA Marche; CGIL Marche; FILTEA CGIL Marche; CISL Marche; FEMCA CISL Marche; UIL Marche; La Direzione generale INPS; La Direzione regionale INPS di Ancona; Italia Lavoro; Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiero, che colpisce le aziende ubicate nell'area distrettuale delle calzature Fermano-Maceratese, nonche' le aziende tessili, dell'abbigliamento e delle calzature della regione Marche (codici attivita' ISTAT/ATECO 91 17-18-19 e pertinenti sottogruppi) con pesanti ricadute sull'occupazione; Considerato, altresi', che le imprese del settore di cui sopra si configurano per la maggior parte come aziende artigiane, o aziende industriali fino a 15 dipendenti e pertanto prive della copertura degli ammortizzatori sociali; Considerata la necessita' di intervenire con misure che possano consentire il superamento della situazione di crisi, anche con specifici interventi in favore dell'occupazione, idonei al superamento dell'attuale fase di congiuntura negativa; Considerato che la regione Marche, le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali di categoria del tessile, abbigliamento, calzaturiero hanno sottoscritto, in data 2 maggio 2005, un Piano per la gestione della crisi occupazionale del settore stesso; Ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art 1, comma 155, della legge n. 311/2004, come integrato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 35/2005 ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, della cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese artigiane ed alle imprese industriali e della proroga della indennita' di mobilita' per i lavoratori licenziati dalle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti, appartenenti al settore TAC (tessile, abbigliamento, calzaturiero), ubicate nella regione Marche; Le parti concordano quanto segue: 1) il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991) e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere, altresi', erogato ai dipendenti delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa. Per tutte le imprese industriali dovra' essere verificata l'impossibilita' del ricorso alla CIGO. I trattamenti di CIGS ai sensi del presente accordo possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006; 2) i lavoratori beneficiari devono avere un'anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a 90 giorni; 3) ai lavoratori licenziati da aziende industriali con piu' di 15 dipendenti, l'indennita' di mobilita', scaduta o in scadenza nel corso dell'anno 2005, puo' essere prorogata fino al 31 dicembre 2005; 4) Le imprese, ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, stipuleranno preventivamente con le OO.SS.LL. i relativi accordi sindacali; 5) Le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate alla DRL di Ancona, che autorizzera' - previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale - la sede regionale I.N.P.S. ad erogare i relativi trattamenti, successivamente all'emanazione del decreto interministeriale previsto dal citato comma 155. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso; con la stessa cadenza lo stesso Istituto provvedera' ad informare la DRL e la regione Marche sull'ammontare delle risorse effettivamente utilizzate; 6) la concessione dei trattamenti di cui ai punti precedenti non potra' superare il limite complessivo di spesa di 15 milioni di, euro comprensivi delle indennita' e delle relative prestazioni accessorie; 7) l'erogazione del trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge n. 311/2004 o' incompatibile, con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dall'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione; 8) le parti firmatarie del presente verbale si incontreranno in sede territoriale al fine di definire modalita', termini e criteri applicativi della presente intesa, nell'ambito dei principi nella stessa concordati; 9) la regione Marche si attivera' per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore attraverso le azioni di cui al «Piano di gestione della crisi occupazionale del settore TAC delle Marche» che si allega al presente verbale, di cui diventa parte integrante; 10) il Ministero del lavoro garantisce, nel limite di 15 milioni, di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo. Il Sottosegretario on.le Viespoli ritiene, alla luce, delle previsioni dell'art. 1, comma 155 della legge n. 311/2004, come integrato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 35/2005, che quanto sopra concordato risponda alle esigenze ocupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore. Letto, confermato, sottoscritto