Art. 9.
  Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato  dall'art. 4, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi
di  spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al  presente  provvedimento,  anche  avvalendosi  delle comunicazioni
mensili  di  cui  all'articolo  precedente oltre che dei dati e delle
informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti
di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al
Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° luglio 2005

                                          Il Ministro del lavoro
                                         e delle politiche sociali
                                                  Maroni
Il Ministro dell'economia
       e delle finanze
         Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona' e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 12