(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                         VERBALE DI ACCORDO
    In  data  13 aprile  2005,  presso  la prefettura di Arezzo, alla
presenza  del  Sottosegretario  sen.  Maria Grazia Sestini, assistito
dalla  D.G.  tutela  delle  condizioni  di  lavoro,  dalla  direzione
regionale  del lavoro della Toscana e dalla direzione provinciale del
lavoro  di  Arezzo,  si  e'  tenuta  una  riunione  per l'esame della
situazione dei settori:
      abbigliamento, tessile-maglieria, pelli-calzature;
      oreficeria,
della provincia di Arezzo;
    Hanno partecipato:
      regione Toscana;
      provincia di Arezzo;
      Confederazione nazionale artigianato CNA Arezzo;
      Confartigianato Arezzo;
      Associazione industriali Arezzo;
      API Toscana;
      CGIL Arezzo;
      CISL Arezzo;
      UIL Arezzo;
      I.N.P.S. nazionale, regionale e provinciale;
      Italia Lavoro;
    Considerato  lo  stato  di  crisi  delle  filiere  produttive dei
settori   sopra  indicati  che  colpisce  le  imprese  ubicate  nella
provincia di Arezzo, con pesanti ricadute sull'occupazione;
    Considerato,  altresi',  che le imprese della provincia di Arezzo
si  configurano,  per  la  maggior  parte,  come  aziende artigiane o
aziende  industriali  fino  a  15  dipendenti, prive, pertanto, della
copertura degli ammortizzatori sociali;
    Considerata  la  necessita'  di  predisporre  azioni  di sostegno
all'occupazione,  nonche'  agli  interventi  di  politiche attive del
lavoro  promossi  dalla provincia di Arezzo, sulla base del programma
sottoscritto  dalle parti interessate in data 8 marzo 2005, presso il
servizio  lavoro della provincia di Arezzo e relativo alla situazione
dei settori sopra indicati;
    Considerata  l'opportunita'  che  gli  interventi  di sostegno al
reddito vengano integrati da misure idonee a favorire la salvaguardia
dell'occupazione,   anche  attraverso  processi  di  riqualificazione
finalizzati al mantenimento dell'occupazione o alla ricollocazione;
    Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge  n.  35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla
normativa  vigente, della cassa integrazione guadagni straordinaria e
del  trattamento  di mobilita' alle aziende artigiane ed industriali,
appartenenti ai settori citati, ubicati nella provincia di Arezzo;
    Le parti concordano quanto segue:
      1)  il trattamento di integrazione salariale straordinario puo'
essere   erogato   in   favore  dei  dipendenti  (operai,  impiegati,
intermedi,  quadri)  delle imprese artigiane (che non rientrano nella
disciplina  di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991)
o  delle  imprese  industriali  fino  a  15  dipendenti  dei  settori
abbigliamento,  tessile-maglieria, pelli-calzature e oreficeria della
provincia  di  Arezzo.  I lavoratori,  beneficiari  devono  essere in
possesso  di  una anzianita' lavorativa, presso l'impresa che procede
alla sospensione, non inferiore a novanta giorni;
      2)  il  trattamento  di  CIGS  previsto al punto 1) puo' essere
concesso a partire dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006;
      3)  puo'  essere, altresi', erogato il trattamento di mobilita'
ai  lavoratori  licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di
personale  dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a
15  dipendenti  dei settori citati, per il periodo di cui all'art. 1,
comma 155, della legge n. 311/2004;
      4)  i  trattamenti  di  cui  ai punti precedenti possono essere
concessi nel limite complessivo di spesa di 9,5 milioni di euro;
      5)  al  fine  del  perfezionamento dell'iter di concessione del
trattamento  di  CIGS,  le imprese richiedenti il trattamento faranno
riferimento  alle  associazioni  di  categoria ed alle organizzazioni
sindacali   di  categoria  ed  applicheranno  la  procedura  prevista
dall'art.   5   legge   n.  164/1975  e  successive  modificazioni  e
integrazione, per le imprese artigiane, con le modalita' previste dai
vigenti  accordi  collettivi  regionali  in  tema  di sospensione per
mancanza di lavoro;
      6)  le  domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione
sindacale,  saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione
provinciale  del lavoro di Arezzo, che autorizzera' - previa verifica
delle   condizioni   individuate  nel  presente  verbale  -  la  sede
provinciale  I.N.P.S.  ad  erogare i relativi trattamenti. Le imprese
beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente
competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso.
    Le  istanze  relative ai trattamenti di mobilita' - in favore dei
lavoratori  appartenenti  ai  settori  e  per  il  periodo  di cui al
presente  accordo  -  dovranno  essere  presentate dagli interessati,
all'I.N.P.S. provinciale di Arezzo, che ne curera' il pagamento;
      7)  l'erogazione  del  trattamento di CIGS e' incompatibile con
ogni   trattamento   previdenziale   o  assistenziale  connesso  alla
sospensione  dell'attivita'  lavorativa,  anche se con oneri a carico
della regione o della provincia;
      8)  la  provincia  di  Arezzo  si  attivera' per il superamento
dell'attuale  fase  di  crisi dei settori di cui al presente verbale,
attraverso le azioni previste nell'accordo dell'8 marzo 2005, che, ai
sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
n. 35/2005, viene recepito nella presente intesa;
      9)  l'I.N.P.S.  provinciale comunichera' alla provincia ed alla
direzione   provinciale   del  lavoro  di  Arezzo  un  riepilogo  dei
trattamenti erogati;
      10) la ripartizione delle risorse da destinare a trattamenti di
CIGS  e  di  mobilita'  sara'  definita  con  accordo territoriale da
stipularsi  presso  la direzione provinciale del lavoro di Arezzo. In
tale  sede  saranno  concordate  anche  i  criteri  di  priorita'  di
erogazione,  la  durata  massima  per azienda e lavoratori, nonche' i
codici Ateco identificativi delle aziende aventi diritto;
      11)   il   Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
garantisce,  nel limite di 9,5 milioni di euro a valere sul Fondo per
l'occupazione,  la  copertura  dell'intervento  di  cui  al  presente
accordo.
    Il  Sottosegretario  sen. Maria Grazia Sestini ritiene che quanto
sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali della provincia
di  Arezzo e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale
situazione  di  crisi  dei  settori sopra indicati, anche in funzione
della   realizzazione   di  politiche  attive  per  il  rafforzamento
dell'occupabilita' dei soggetti interessati.
    Letto, confermato e sottoscritto.