Art. 2. Monitoraggio delle attivita' 1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni. 2. Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinche' i dati registrati siano mantenuti, con modalita' che ne garantiscano l'inalterabilita' e la non accessibilita' da parte di persone non autorizzate, per il tempo indicato nel comma 1 dell'art. 7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005, n. 155, fermo restando che i dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' del predetto decreto-legge.