Art. 2.
                    Monitoraggio delle attivita'

  1.  I  soggetti  di  cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a
memorizzare  e  mantenere  i  dati  relativi  alla  data ed ora della
comunicazione  e  alla  tipologia del servizio utilizzato, abbinabili
univocamente  al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni.
  2.  Gli  stessi  soggetti adottano le misure necessarie affinche' i
dati  registrati  siano  mantenuti, con modalita' che ne garantiscano
l'inalterabilita'  e  la  non  accessibilita' da parte di persone non
autorizzate,  per  il  tempo  indicato  nel  comma 1 dell'art. 7, del
decreto-legge  27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella
legge  31 luglio 2005, n. 155, fermo restando che i dati del traffico
conservati  oltre  i  limiti previsti dall'art. 132, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati
esclusivamente per le finalita' del predetto decreto-legge.