Art. 4.
   Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili

  1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando
tecnologia  senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono
tenuti  ad  adottare  le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per
impedire   l'uso   di   apparecchi   terminali   che  non  consentono
l'identificazione   dell'utente,  ovvero  ad  utenti  che  non  siano
identificati secondo le modalita' di cui all'art. 1.