Art. 5.
                             Esclusioni

  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    a) ai  rivenditori  di  apparecchi  terminali  o  altri  prodotti
elettronici  per  le  attivita'  di  prova  svolte  sotto  la diretta
vigilanza degli addetti alle dimostrazioni;
    b) all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie
a commutazione di pacchetto (voip);
    c) all'accesso  alle  reti  telematiche  attraverso  apparati che
utilizzano  SIM/USIM attive sulla rete di telefonia mobile rilasciate
ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 agosto 2005

                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu

                   Il Ministro delle comunicazioni
                              Landolfi

            Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
                               Stanca