Art. 5. Esclusioni 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici per le attivita' di prova svolte sotto la diretta vigilanza degli addetti alle dimostrazioni; b) all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie a commutazione di pacchetto (voip); c) all'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che utilizzano SIM/USIM attive sulla rete di telefonia mobile rilasciate ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 agosto 2005 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro delle comunicazioni Landolfi Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca