IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  direttiva  1999/31/CE  del Consiglio del 26 aprile 1999,
relativa  alle  discariche  dei rifiuti e, in particolare, l'allegato
II;
  Vista  la  decisione  2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002
che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle
discariche  ai  sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva
1999/31/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36, recante
attuazione  della  direttiva  1999/31/CE  relativa alle discariche di
rifiuti  e,  in  particolare,  l'art.  7,  comma 5, che demanda ad un
apposito  decreto  la  definizione  dei  criteri di ammissibilita' in
discarica dei rifiuti;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio
29 luglio  2004,  n.  248,  relativo alla determinazione e disciplina
delle  attivita'  di  recupero  dei  prodotti  e  beni  di  amianto e
contenenti  amianto, che adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della
legge  27 marzo  1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita'
per  il  trasporto  ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul
trattamento,   sull'imballaggio   e  sulla  ricopertura  dei  rifiuti
medesimi nelle discariche;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 28 luglio 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                          Principi generali

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  i  criteri e le procedure di
ammissibilita'  dei rifiuti nelle discariche, in conformita' a quanto
stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  2.   I  rifiuti  sono  ammessi  in  discarica,  esclusivamente,  se
risultano  conformi ai criteri di ammissibilita' della corrispondente
categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.
  3. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche sono
impiegati  i  metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3
del presente decreto.
  4.  Tenuto  conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un
livello  di  tutela  ambientale  superiore  a  quelle per rifiuti non
pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale
superiore  a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il conferimento di
rifiuti  che  soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria
di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.