IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l'allegato II; Vista la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilita' in discarica dei rifiuti; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto, che adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005; Decreta: Art. 1. Principi generali 1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche, in conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 2. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilita' della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto. 3. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto. 4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.