Art. 10.
                               Deroghe

  1.  Sono  ammessi  valori  limite  piu'  elevati  per  i  parametri
specifici  fissati  agli  articoli 5,  6,  8 e 9 del presente decreto
qualora:
    a) sia  effettuata  una  valutazione  di rischio, con particolare
riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti
per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che
non  esistono  pericoli  per  l'ambiente in base alla valutazione dei
rischi;
    b) l'autorita'      territorialmente      competente      conceda
un'autorizzazione  presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la
singola  discarica,  tenendo conto delle caratteristiche della stessa
discarica e delle zone limitrofe;
    c) i  valori  limite  autorizzati  per la specifica discarica non
superino,   per   piu'   del   triplo,   quelli  specificati  per  la
corrispondente  categoria  di  discarica  e,  limitatamente al valore
limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti,
il  valore limite autorizzato non superi, per piu' del doppio, quello
specificato per la corrispondente categoria di discarica.
  2.  In  presenza  di  concentrazioni  elevate  di metalli nel fondo
naturale   dei   terreni   circostanti   la   discarica,  l'autorita'
territorialmente   competente  puo'  stabilire  limiti  piu'  elevati
coerenti con tali concentrazioni.
  3.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti
parametri:
    a) carbonio  organico  disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5 e
6;
    b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;
    c) PCB di cui all'art. 5, comma 2, lettera b);
    d)  carbonio  organico  totale  (TOC)  e  pH nelle discariche per
rifiuti  non  pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e
non reattivi;
    e) carbonio  organico  totale  (TOC) nelle discariche per rifiuti
pericolosi.
  4.  Con  cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio,  nell'ambito  degli obblighi di relazione sull'attuazione
della  direttiva  1999/31/CE  previsti  dall'art.  15  della medesima
direttiva, invia alla commissione una relazione sul numero annuale di
autorizzazioni  concesse  in  virtu' del presente articolo sulla base
delle   informazioni   ricevute   dall'Agenzia   per   la  protezione
dell'ambiente  e per i Servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'art. 10,
comma 4  del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La relazione
e'  elaborata  in  base  al  questionario  adottato  con la decisione
2000/738/CE della commissione del 17 novembre 2000.