Art. 2.
                      Caratterizzazione di base

  1.  Al fine di determinare l'ammissibilita' dei rifiuti in ciascuna
categoria  di  discarica, cosi' come definite dall'art. 4 del decreto
legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36,  il produttore dei rifiuti e'
tenuto  ad  effettuare  la  caratterizzazione  di  base  di  ciascuna
tipologia  di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione
essere  effettuata  prima  del  conferimento in discarica ovvero dopo
l'ultimo trattamento effettuato.
  2.  La  caratterizzazione  di base determina le caratteristiche dei
rifiuti  attraverso  la  raccolta di tutte le informazioni necessarie
per   lo   smaltimento   finale   in   condizioni  di  sicurezza.  La
caratterizzazione di base e' obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti
ed   e'   effettuata   nel   rispetto  delle  prescrizioni  stabilite
nell'allegato 1 al presente decreto.
  3. La caratterizzazione di base e' effettuata in corrispondenza del
primo  conferimento  e  ripetuta ad ogni variazione significativa del
processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
  4.  Se  le  caratteristiche  di  base  di una tipologia di rifiuti,
dimostrano  che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita' per
una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili
nella  corrispondente  categoria.  La  mancata conformita' ai criteri
comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria.
  5.  Al  produttore  dei rifiuti, o, in caso di non determinabilita'
del  produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o)
del   decreto   legislativo   13 gennaio   2003,  n.  36,  spetta  la
responsabilita'  di  garantire  che  le  informazioni  fornite per la
caratterizzazione sono corrette.
  6.  Il  gestore  e'  tenuto  a  conservare  i dati richiesti per un
periodo di cinque anni.