Art. 2. Caratterizzazione di base 1. Al fine di determinare l'ammissibilita' dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, cosi' come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti e' tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato. 2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base e' obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti ed e' effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato 1 al presente decreto. 3. La caratterizzazione di base e' effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. 4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti, dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita' per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformita' ai criteri comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria. 5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilita' del produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilita' di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette. 6. Il gestore e' tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.