Art. 3.
                       Verifica di conformita'

  1.  I  rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di
discarica  sulla base della caratterizzazione di base di cui all'art.
2 del presente decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica
di  conformita'  per stabilire se possiedono le caratteristiche della
relativa  categoria  e  se  soddisfano  i  criteri  di ammissibilita'
previsti dal presente decreto.
  2.  La verifica di conformita' e' effettuata dal gestore sulla base
dei  dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione, con la
medesima  frequenza  della  caratterizzazione  di base, come indicato
all'art. 2, comma 3.
  3. Ai fini della verifica di conformita', il gestore utilizza una o
piu'  determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di
base.  Tali  determinazioni  devono  comprendere  almeno  un  test di
cessione  per  lotti.  A  tal  fine, nelle more dell'emanazione della
norma relativa al test di cessione a lungo termine, sono utilizzati i
metodi  di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente
decreto.
  4.  Il  gestore e' tenuto a conservare i dati relativi ai risultati
delle prove per un periodo di cinque anni.