Art. 3. Verifica di conformita' 1. I rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica sulla base della caratterizzazione di base di cui all'art. 2 del presente decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformita' per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilita' previsti dal presente decreto. 2. La verifica di conformita' e' effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, come indicato all'art. 2, comma 3. 3. Ai fini della verifica di conformita', il gestore utilizza una o piu' determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della norma relativa al test di cessione a lungo termine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto. 4. Il gestore e' tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.