Art. 4.
                          Verifica in loco

  1.  Ai  fini dell'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto
deve  sottoporre  ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo
scarico  e controllare la documentazione attestante che il rifiuto e'
conforme  ai  criteri  di  ammissibilita' dal presente decreto per la
specifica categoria di discarica.
  2.  I  rifiuti  smaltiti  dal  produttore,  in una discarica da lui
gestita,   possono   essere   sottoposti  a  verifica  nel  luogo  di
produzione.
  3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a
quelli  che  sono  stati  sottoposti alla caratterizzazione di base e
alla  verifica di conformita' di cui agli articoli 2 e 3 del presente
decreto  e  se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti
di  accompagnamento  secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  11,
comma 3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  4.  Al  momento  del  conferimento  dei  rifiuti in discarica, sono
prelevati    campioni    con    cadenza    stabilita   dall'autorita'
territorialmente  competente e, comunque, con frequenza non superiore
a  un  anno.  I  campioni  prelevati  devono essere conservati presso
l'impianto    di    discarica,    a    disposizione    dell'autorita'
territorialmente competente, per un periodo non inferiore a due mesi,
secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.