Art. 6.
          Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi

  1.  Nelle  discariche  per  rifiuti non pericolosi e' consentito lo
smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:
    a) i  rifiuti  urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n. 36, classificati come non
pericolosi  nel  capitolo  20  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti, le
frazioni  non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente
e  i  rifiuti  non  pericolosi assimilati per qualita' e quantita' ai
rifiuti urbani;
    b) i  rifiuti  non  pericolosi  individuati in una lista positiva
definita  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di  concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
  I  rifiuti  di  cui  al  comma 1, lettera a) sono ammessi in questa
tipologia  di  discarica  se  risultano  conformi  a  quanto previsto
dall'art.  7 del decreto legislativo 36 del 2003; non sono ammessi se
risultano  contaminati  a un livello tale che il rischio associato al
rifiuto  giustifica  il  loro  smaltimento  in  altri impianti. Detti
rifiuti  non  possono  essere  ammessi  in  aree  in cui sono ammessi
rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
  2.  Fatto  salvo  quanto previsto all'art. 10 del presente decreto,
nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non
pericolosi  che  hanno  una  concentrazione  di  sostanza  secca  non
inferiore  al  25%  e  che,  sottoposti  a  test  di  cessione di cui
all'allegato  3,  presentano  un  eluato conforme alle concentrazioni
fissate in tabella 5.
  3.  Fatto  salvo  quanto previsto all'art. 10 del presente decreto,
nelle  discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresi', smaltiti
rifiuti  pericolosi  stabili  non  reattivi (ad esempio, sottoposti a
processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:
    a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano
un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;
    b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non
superiore  al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente
attive,  in  grado  di  interferire  con  l'ambiente, con esclusione,
quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili;
    c) hanno  il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza
secca non inferiore al 25%;
    d) tali  rifiuti  non devono essere smaltiti in aree destinate ai
rifiuti non pericolosi biodegradabili.
  5.  Fatto  salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto,
in  discarica  per rifiuti non pericolosi, e' vietato il conferimento
di rifiuti che:
    a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
    b) contengono  diossine  o  furani calcolati secondo i fattori di
equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0.002
mg/kg;
    c) contengono  le  sostanze cancerogene previste dalla tabella 1,
allegato  1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n.
471,   in   concentrazioni   superiori   a   1/10   delle  rispettive
concentrazioni  limite  riportate  all'art.  2  della decisione della
Commissione   2000/532/CE   e   successive   modificazioni,  con  una
sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0.1%.
  6.  Possono  essere  inoltre  smaltiti in discarica per rifiuti non
pericolosi i seguenti rifiuti:
    a) i   rifiuti   costituite   da   fibre   minerali  artificiali,
indipendentemente  dalla  loro classificazione, come pericolosi o non
pericolosi.   Il  deposito  dei  rifiuti  contenenti  fibre  minerali
artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in
celle  appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo
tale  da  evitare  la  frantumazione  dei materiali. Dette celle sono
realizzate  con  gli  stessi  criteri  adottati per le discariche dei
rifiuti  inerti.  Le  celle  sono  coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano  la  realizzazione  di  settori o trincee. Sono spaziate in
modo  da  consentire  il  passaggio  degli automezzi senza causare la
frantumazione  dei  rifiuti  contenenti  fibre  minerali artificiali.
Entro   la  giornata  di  conferimento,  deve  essere  assicurata  la
ricopertura  del  rifiuto  con materiale adeguato, avente consistenza
plastica,  in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali
da  ricoprire  e  da  costituire  un'adeguata  protezione  contro  la
dispersione  di  fibre.  Nella definizione dell'uso dell'area dopo la
chiusura  devono  essere prese misure adatte ad impedire contatto tra
rifiuti e persone;
    b) i  materiali  non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non
devono  essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi
biodegradabili;
    c) i   materiali  edili  contenenti  amianto  legato  in  matrici
cementizie   o  resinoidi  in  conformita'  con  l'art.  7,  comma 3,
lettera c)  del  decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n. 36 senza
essere  sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali
devono  rispettare  i  requisiti indicati all'allegato 2 del presente
decreto.  In  questo  caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1,
punti  2.4.2  e  2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
possono essere ridotte dall'autorita' territorialmente competente.
  7.  Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 5
e  ai  parametri  indicati  con  l'asterisco  nella tabella 5 possono
essere disposte dall'autorita' territorialmente competente qualora la
provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale
superamento dei limiti.

                              Tabella 5

Limiti   di   concentrazione   nell'eluato  per  l'accettabilita'  in
                discariche per rifiuti non pericolosi

=====================================================================
                Componente                 |    L/S=10 1/kg mg/l
=====================================================================
As                                         |0.2
Ba                                         |10
Cd                                         |0.02
Cr totale                                  |1
Cu                                         |5
Hg                                         |0.005
Mo                                         |1
Ni                                         |1
Pb                                         |1
Sb                                         |0.07
Se                                         |0.05
Zn                                         |5
Cloruri                                    |1500
Fluoruri                                   |15
Cianuri                                    |0.5
Solventi organici aromatici (*)            |0.4
Solventi organici azotati (*)              |0.2
Solventi organici clorurati (*)            |2
Pesticidi totali non fosforati (*)         |0.05
Pesticidi totali fosforati (*)             |0.1
Solfati                                    |2000
DOC (**)                                   |80
TDS (***)                                  |6000

    (*)  Le  analisi  di  tali parametri sono disposte dall'autorita'
territorialmente competente esclusivamente qualora la provenienza del
rifiuto  possa  determinare  il  fondato  sospetto  di  un  eventuale
superamento dei limiti.
    (**)  Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati
per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test
con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0.
I   rifiuti   possono  essere  considerati  conformi  ai  criteri  di
ammissibilita'  per  il  carbonio  organico disciolto se il risultato
della  prova  non supera 80mg/l. (E disponibile un metodo in corso di
sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).
  (***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti
totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.