Art. 7.
       Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi

  1.  Nel  rispetto  dei  principi  stabiliti dal decreto legislativo
13 gennaio  2003,  n.  36,  le  autorita' territorialmente competenti
possono   autorizzare,  anche  per  settori  confinati,  le  seguenti
sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:
    a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o
biodegradabile;
    b) discariche  per rifiuti in gran parte organici da suddividersi
in  discariche  considerate  bioreattori  con  recupero  di  biogas e
discariche per rifiuti organici pretrattati;
    c) discariche  per  rifiuti  misti  non  pericolosi  con  elevato
contenuto  sia  di  rifiuti  organici o biodegradabili che di rifiuti
inorganici, con recupero di biogas.
  2.  I criteri di ammissibilita' per le sottocategorie di discariche
di    cui   al   comma 1,   vengono   individuati   dalle   autorita'
territorialmente  competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.
I  criteri  sono  stabiliti,  caso  per  caso,  tenendo  conto  delle
caratteristiche   dei  rifiuti,  della  valutazione  di  rischio  con
riguardo  alle  emissioni della discarica e dell'idoneita' del sito e
prevedendo  deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo
e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.
  3.  Le  autorita'  territorialmente  competenti  possono, altresi',
autorizzare  monodiscariche  per  rifiuti non pericolosi derivanti da
operazioni  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza  e da operazioni di
bonifica  dei  siti  inquinati  ai  sensi  del  decreto  del Ministro
dell'ambiente  25 ottobre 1999, n. 471, prendendo in considerazione i
parametri previsti dalla tabella 1, allegato 1, colonna B, al decreto
del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.