Art. 9.
        Criteri di ammissibilita' per il deposito sotterraneo

  1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti
non  pericolosi  e  i  rifiuti  pericolosi,  ad  esclusione di quelli
indicati al comma 3.
  2.  Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, e'
effettuata  la  valutazione  della  sicurezza  conformemente a quanto
stabilito   al   punto  3  dell'allegato  1  al  decreto  legislativo
13 gennaio   2003,   n.   36  e  degli  ulteriori  criteri  stabiliti
nell'allegato  4  al  presente  decreto.  I  rifiuti  sono ammessi in
deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.
  3.  Non  possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti
che  possono  subire  trasformazioni  indesiderate  di  tipo  fisico,
chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi:
    a) i rifiuti elencati all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;
    b) i  rifiuti  e  i loro contenitori se suscettibili di reagire a
contatto  con  l'acqua  o  con  la  roccia ospitante nelle condizioni
previste per lo stoccaggio e subire quindi:
      un cambiamento di volume;
      una  generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o
esplosivi,  o  qualunque  altra  reazione  che possa rappresentare un
rischio  per  la  sicurezza  operativa  e/o  per  l'integrita'  della
barriera;
    c) i rifiuti biodegradabili;
    d) i rifiuti dall'odore pungente;
    e) i  rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o
esplosiva, e in particolare i rifiuti che:
      provocano  concentrazioni  di  gas  tossici  per  le  pressioni
parziali dei componenti;
      in   condizioni   di  saturazione  in  un  contenitore  formano
concentrazioni  superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde
al limite inferiore di esplosivita';
    f) i  rifiuti  con un'insufficiente stabilita' tenuto conto delle
condizioni geomeccaniche;
    g) i  rifiuti autoinflammabili o soggetti a combustione spontanea
nelle  condizioni  previste  per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i
rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di
miscele non identificate.
  4.  Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, e'
effettuata  la  valutazione  dei  rischi specifici per il sito in cui
avviene il deposito in questione, in conformita' a quanto previsto al
punto  1.2  dell'allegato  4.  Tale valutazione deve accertare che il
livello  di  isolamento  del  deposito  sotterraneo dalla biosfera e'
accettabile.
  5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco
devono  essere definiti e classificati in gruppi di compatibilita'; i
differenti   gruppi   di  compatibilita'  devono  essere  fisicamente
separati nella fase di stoccaggio.