(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

                      CARATTERIZZAZIONE DI BASE

    La  caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle
caratteristiche  dei  rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le
informazioni  necessarie  per uno smaltimento finale in condizioni di
sicurezza.

1. Scopi della caratterizzazione di base.

    La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:
      a) fornire  le  informazioni  fondamentali in merito ai rifiuti
(tipo  e  origine,  composizione,  consistenza,  tendenza  a produrre
percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);
      b) fornire  le  informazioni  fondamentali  per  comprendere il
comportamento   dei   rifiuti   nelle  discariche  e  individuare  le
possibilita'  di trattamento previste all'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
      c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori
limite;
      d) individuare  le variabili principali (parametri critici) per
la  verifica  di conformita' di cui all'art. 3 del presente decreto e
le eventuali possibilita' di semplificare i test relativi (in modo da
ridurre  il  numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica
delle  informazioni  pertinenti). Determinando le caratteristiche dei
rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di
base  e  i risultati delle procedure di test semplificate, nonche' la
frequenza delle verifiche di conformita'.

2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base.

    I  requisiti  fondamentali  per  la caratterizzazione di base dei
rifiuti sono i seguenti:
      a) fonte ed origine dei rifiuti;
      b) le  informazioni  sul  processo  che  ha  prodotto i rifiuti
(descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
      c) descrizione  del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi
dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o
una  dichiarazione  che  spieghi  perche'  tale  trattamento  non  e'
considerato necessario;
      d) i  dati  sulla  composizione dei rifiuti e sul comportamento
del percolato quando sia presente;
      e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
      f) codice  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti  (decisione della
Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni);
      g) per   i   rifiuti  pericolosi:  le  proprieta'  che  rendono
pericolosi  i  rifiuti,  a  norma  dell'allegato  III della direttiva
91/689/CEE  del  Consiglio  del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti
pericolosi;
      h) le  informazioni  che dimostrano che i rifiuti non rientrano
tra  le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;
      i) la   categoria  di  discarica  alla  quale  i  rifiuti  sono
ammissibili;
      j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla
discarica;
      k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare
o recuperare i rifiuti.

3. Caratterizzazioni analitiche.

    Per  ottenere  le  informazioni  di  cui al precedente punto 2 e'
necessario  sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre
al  comportamento  dell'eluato  deve  essere nota la composizione dei
rifiuti   o   deve   essere  determinata  mediante  caratterizzazione
analitica.  Le  determinazioni analitiche previste per determinare le
tipologie  di  rifiuti  devono  sempre comprendere quelle destinate a
verificarne la conformita'.
    La  determinazione  delle  caratteristiche  dei rifiuti, la gamma
delle   determinazioni   analitiche   richieste  e  il  rapporto  tra
caratterizzazione  dei  rifiuti  e  verifica  della  loro conformita'
dipendono  dal  tipo  di  rifiuti.  Ai  fini  della caratterizzazione
analitica si individuano due tipologie di rifiuti:
      a) rifiuti   regolarmente   generati  nel  corso  dello  stesso
processo;
      b) rifiuti non generati regolarmente.
    Le   caratterizzazioni  descritte  alle  lettere a)  e  b)  danno
informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i
criteri di ammissibilita' alla categoria di discarica corrispondente;
e'  possibile  inoltre  fornire  informazioni  descrittive  (come  ad
esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani).
a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo.
    I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei
prodotti  regolarmente  nel  corso  dello stesso processo, durante il
quale:
      l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e
le  materie  coinvolte  nel  processo  e  il processo stesso sono ben
definiti;
      il   gestore   dell'impianto  fornisce  tutte  le  informazioni
necessarie  ed informa il gestore della discarica quando intervengono
cambiamenti  nel  processo  (in  particolare, modifiche dei materiali
impiegati).
    Il  processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti
possono   anche  provenire  da  impianti  diversi,  se  e'  possibile
considerarli  come  un  flusso  unico  che  presenta  caratteristiche
comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).
    Per  l'individuazione  dei  rifiuti generati regolarmente, devono
essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del
presente allegato e in particolare:
      la composizione dei singoli rifiuti;
      la variabilita' delle caratteristiche;
      se   prescritto,  il  comportamento  dell'eluato  dei  rifiuti,
determinato mediante un test di cessione per lotti;
      le  caratteristiche  principali, da sottoporre a determinazioni
analitiche periodiche.
    Se  i  rifiuti  derivano  dallo  stesso  processo  ma da impianti
diversi,  occorre  effettuare  un  numero  adeguato di determinazioni
analitiche  per evidenziare la variabilita' delle caratteristiche dei
rifiuti.  In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base
e  i  rifiuti  dovranno  essere  sottoposti soltanto alla verifica di
conformita',  a  meno  che,  il  loro processo di produzione cambi in
maniera significativa.
    Per  i  rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso
impianto,  i  risultati  delle  determinazioni  analitiche potrebbero
evidenziare   variazioni  minime  delle  proprieta'  dei  rifiuti  in
relazione  ai  valori  limite  corrispondenti.  In  tal  modo risulta
effettuata  la  caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere
sottoposti soltanto alla verifica di conformita', a meno che, il loro
processo di produzione cambi in maniera significativa.
    I  rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e
la  miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi
misti   di   diversi   impianti   di   raccolta,  possono  presentare
caratteristiche  estremamente  variabili  e occorre tenerne conto per
stabilire   la   tipologia  di  appartenenza  (tipologia  a:  rifiuti
regolarmente  generati nel corso dello stesso processo o tipologia b:
rifiuti  non  generati regolarmente). Tale variabilita' fa propendere
verso la tipologia b.
b) Rifiuti non generati regolarmente.
    I  rifiuti  non  generati  regolarmente  sono quelli non generati
regolarmente  nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto
e  che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In
questo  caso  e' necessario determinare le caratteristiche di ciascun
lotto  e  la  loro  caratterizzazione  di  base  deve tener conto dei
requisiti  fondamentali  di  cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono
essere  determinate  le  caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non
deve essere effettuata la verifica di conformita'.

4. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche.

    Oltre  a  quanto  previsto  alla tabella 1 e all'art. 6, comma 6,
lettera c),  ai  fini  della  caratterizzazione  di  base,  non  sono
necessarie  le  determinazioni  analitiche  di  cui  al  punto  3 del
presente allegato qualora:
      i  rifiuti  siano  elencati  in  una lista positiva, compresi i
rifiuti  individuati  dal decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera
b) del presente decreto;
      tutte  le  informazioni  relative  alla  caratterizzazione  dei
rifiuti  sono  note e ritenute idonee dall'autorita' territorialmente
competente  al  rilascio  dell'autorizzazione  di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
      si  tratti  di  tipologie  di  rifiuti  per i quali non risulta
pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono
disponibili  metodi  di  analisi.  In  questo  caso, il detentore dei
rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo
ai  motivi  per  cui  i  rifiuti,  non sottoposti a caratterizzazioni
analitiche,   sono   ammissibili  ad  una  determinata  categoria  di
discarica.