(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2

CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO

1. Principi.
    I   rifiuti  di  amianto  o  contenenti  amianto  possono  essere
conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:
      a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella
dedicata;
      b) discarica  per  rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di
cella  monodedicata  per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco
europeo  dei  rifiuti  17  06  05;  per le altre tipologie di rifiuti
contenenti  amianto,  purche' sottoposti a processi di trattamento ai
sensi  di  quanto previsto dal decreto ministeriale 248 del 29 luglio
2004   e   con   valori   conformi  alla  tabella 1,  verificati  con
periodicita' stabilita dall'autorita' competente presso l'impianto di
trattamento.

                              Tabella 1

Criteri di ammissibilita' a discariche per rifiuti non pericolosi dei
                 rifiuti contenenti amianto trattati

=====================================================================
                   Parametri                   |       Valori
=====================================================================
Contenuto di amianto (% in peso)               |< = 30
Densita' apparente (g/cm3)                     |> 2
Densita' relativa (%)                          |> 50
Indice di rilascio                             |< 0.6

    Oltre  ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche
di  rifiuti  pericolosi  e  non  pericolosi,  per  il conferimento di
rifiuti  di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate
alle precedenti lettere a) e b), devono essere rispettati modalita' e
criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure
di  protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto
indicate al successivo punto 2.
2. Modalita' e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto.
    Il   deposito   dei  rifiuti  contenenti  amianto  deve  avvenire
direttamente  all'interno  della  discarica in celle appositamente ed
esclusivamente  dedicate  e  deve  essere  effettuato in modo tale da
evitare la frantumazione dei materiali.
    Le  celle  devono  essere  coltivate  ricorrendo  a  sistemi  che
prevedano  la  realizzazione  di  settori  o  trincee.  Devono essere
spaziate  in  modo  da  consentire il passaggio degli automezzi senza
causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.
    Per  evitare  la  dispersione  di fibre, la zona di deposito deve
essere  coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di
ogni  operazione  di compattaggio e, se i rifiuti non sono imballati,
deve   essere   regolarmente  irrigata.  I  materiali  impiegati  per
copertura  giornaliera  devono avere consistenza plastica, in modo da
adattarsi  alla  forma  e  ai  volumi dei materiali da ricoprire e da
costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con
uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore.
    Nella  discarica  o nell'area non devono essere svolte attivita',
quali  le  perforazioni,  che  possono  provocare  una dispersione di
fibre.
    Deve  essere  predisposta  e  conservata  una  mappa indicante la
collocazione   dei   rifiuti  contenenti  amianto  all'interno  della
discarica o dell'area.
    Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere
prese  misure  adatte  a  impedire il contatto tra rifiuti e persone.
Nella  copertura  finale  dovra'  essere  operato il recupero a verde
dell'area di discarica, che non dovra' essere interessata da opere di
escavazione ancorche' superficiale.
    Nella  normale  conduzione  delle  discariche dove possono essere
smaltiti rifiuti contenenti amianto, il personale adotta i criteri di
protezione  di  cui  al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e
successive modificazioni e norme tecniche derivate.