(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato 3

                 CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI

    Il   campionamento,   le   determinazioni   analitiche   per   la
caratterizzazione   di   base  e  la  verifica  di  conformita'  sono
effettuati  da  persone  ed istituzioni indipendenti e qualificate. I
laboratori   devono   possedere   una   comprovata   esperienza   nel
campionamento  ed  analisi  dei  rifiuti  e  un  efficace  sistema di
controllo della qualita'.
    Il  campionamento  e  le determinazioni analitiche possono essere
effettuate  dai  produttori  di  rifiuti  o  dai gestori qualora essi
abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualita',
compreso un controllo periodico indipendente.
1.   Metodo   di   campionamento   ed   analisi  del  rifiuto  urbano
biodegradabile.
    Il  campionamento  della  massa  di  rifiuti  da  sottoporre alla
successiva   analisi  deve  essere  effettuato  tenendo  conto  della
composizione  merceologica,  secondo  il  metodo  di campionamento ed
analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.
    Secondo  quanto  previsto  dalla  Direttiva  1999/31/CE,  art. 2,
lettera m),   devono   essere   considerati   fra  i  rifiuti  urbani
biodegradabili  gli  alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il
cartone, i pannolini e gli assorbenti.
2. Analisi degli eluati e dei rifiuti.
    Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione
chimico-fisica  deve  essere  effettuato  in modo tale da ottenere un
campione  rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e
gli standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari,
pastosi  e  fanghi  - Campionamento manuale e preparazione ed analisi
degli eluati».
    Le  prove  di  eluizione e l'analisi degli eluati per i parametri
previsti  dalle  tabelle 2,  5 e 6 del presente decreto devono essere
effettuate  mediante  i  metodi analitici ENV 12457/1-4, ENV 12506 ed
ENV 13370.
    Per  le  determinazioni  analitiche devono essere adottati metodi
ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.
3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.
    Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti
amianto le analisi devono essere integrate come segue.
3.1 Analisi del rifiuto.
    Fatto  salvo  quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera c), il
contenuto  di  amianto in peso deve essere determinato analiticamente
utilizzando  una delle metodiche analitiche quantitative previste dal
decreto  del  Ministro della sanita' 6 settembre 1994, la percentuale
in   peso   di  amianto  presente,  calcolata  sul  rifiuto  dopo  il
trattamento,  sara'  ridotta  dall'effetto  diluizione  della matrice
inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.
    La densita' apparente e' determinata secondo le normali procedure
di   laboratorio   standardizzate,  con  utilizzazione  di  specifica
strumentazione   (bilancia   idrostatica,  picnometro).  La  densita'
assoluta e' determinata come media pesata delle densita' assolute dei
singoli  componenti  utilizzati  nelle  operazioni di trattamento dei
rifiuti  contenenti  amianto  e  presenti  nel  materiale  finale. La
densita'   relativa  e'  calcolata  come  rapporto  tra  la  densita'
apparente e la densita' assoluta.
    L'indice di rilascio I.R. e' definito come:
      I.R. = frazione ponderale di amianto/densita' relativa (essendo
la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).
    L'indice  di  rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato,
dopo  che  esso  ha  acquisito  le  caratteristiche  di compattezza e
solidita'.
    La  prova  deve  essere  eseguita su campioni, privi di qualsiasi
contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.
    La  valutazione  dell'indice  di  rilascio  deve  essere eseguita
secondo le modalita' indicate nel piano di sorveglianza e controllo.
3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.
    Vanno  adottate  le  tecniche analitiche di microscopia ottica in
contrasto  di  fase  (MOCF);  per  la valutazione dei risultati delle
analisi  si  deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati
nel decreto del Ministro della sanita' 6 settembre 1994.