Allegato 3 CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformita' sono effettuati da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualita'. Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualita', compreso un controllo periodico indipendente. 1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile. Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246. Secondo quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/CE, art. 2, lettera m), devono essere considerati fra i rifiuti urbani biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il cartone, i pannolini e gli assorbenti. 2. Analisi degli eluati e dei rifiuti. Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati». Le prove di eluizione e l'analisi degli eluati per i parametri previsti dalle tabelle 2, 5 e 6 del presente decreto devono essere effettuate mediante i metodi analitici ENV 12457/1-4, ENV 12506 ed ENV 13370. Per le determinazioni analitiche devono essere adottati metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. 3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto. Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le analisi devono essere integrate come segue. 3.1 Analisi del rifiuto. Fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera c), il contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal decreto del Ministro della sanita' 6 settembre 1994, la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sara' ridotta dall'effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale. La densita' apparente e' determinata secondo le normali procedure di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La densita' assoluta e' determinata come media pesata delle densita' assolute dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti nel materiale finale. La densita' relativa e' calcolata come rapporto tra la densita' apparente e la densita' assoluta. L'indice di rilascio I.R. e' definito come: I.R. = frazione ponderale di amianto/densita' relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100). L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e solidita'. La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg. La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita secondo le modalita' indicate nel piano di sorveglianza e controllo. 3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto. Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel decreto del Ministro della sanita' 6 settembre 1994.