Art. 3. Funzioni comuni 1. Gli uffici dirigenziali per le materie di propria competenza: a) svolgono programmi di studi e ricerca; b) partecipano ai lavori presso organismi nazionali, comunitari ed internazionali; c) predispongono gli elementi di competenza relativamente a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare; d) predispongono specifiche, norme e regole tecniche; e) gestiscono i laboratori per l'effettuazione di esami tecnici, studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze tecniche; f) rilasciano certificazioni, attestati di conformita', pareri e rapporti di prova.