Art. 3.
                           Funzioni comuni
  1. Gli uffici dirigenziali per le materie di propria competenza:
    a) svolgono programmi di studi e ricerca;
    b) partecipano  ai  lavori presso organismi nazionali, comunitari
ed internazionali;
    c) predispongono  gli  elementi  di  competenza  relativamente  a
schemi  di  provvedimenti  normativi e ad atti di sindacato ispettivo
parlamentare;
    d) predispongono specifiche, norme e regole tecniche;
    e) gestiscono  i laboratori per l'effettuazione di esami tecnici,
studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze tecniche;
    f) rilasciano  certificazioni, attestati di conformita', pareri e
rapporti di prova.