Art. 2. Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2005 1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le navi autorizzate ai sistemi di pesca di seguito individuati, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti. 2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano, per le navi iscritte nei relativi compartimenti marittimi, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformita' al presente decreto oppure in base alle rispettive legislazioni regionali e con le eventuali misure sociali di accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci.