Art. 2.
         Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2005
  1.  Le  interruzioni  temporanee  della  pesca  di  cui al presente
decreto riguardano le navi autorizzate ai sistemi di pesca di seguito
individuati, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica
che operano oltre gli stretti.
  2.  Le  regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano,
per  le  navi  iscritte  nei  relativi  compartimenti  marittimi,  ad
esclusione  delle  unita'  abilitate  alla pesca oceanica che operano
oltre   gli  stretti,  le  interruzioni  temporanee  della  pesca  in
conformita'  al  presente  decreto  oppure  in  base  alle rispettive
legislazioni   regionali   e  con  le  eventuali  misure  sociali  di
accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci.