Art. 3.
Modalita'  dell'esecuzione  dell'interruzione temporanea obbligatoria
        delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante
  1.  Per  le  navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai
sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti
marittimi  da  Trieste ad Ancona compresi, e' disposta l'interruzione
temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal
1° agosto al 30 agosto 2005.
  2.  Per  le  navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai
sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti
marittimi  da  San  Benedetto  del  Tronto a Manfredonia compresi, e'
disposta  l'interruzione  temporanea  obbligatoria  della  pesca  per
trenta   giorni  in  due  periodi  di  quindici  giorni  consecutivi,
rispettivamente dal 13 agosto al 27 agosto 2005 e dal 17 settembre al
1° ottobre 2005.
  3.  Per  le  navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai
sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti
marittimi  da Molfetta a Crotone compresi, e' disposta l'interruzione
temporanea  obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi
di  quindici  giorni  consecutivi, rispettivamente dal 3 settembre al
18 settembre 2005 e dal 30 settembre al 14 ottobre 2005.
  4.  Nei  compartimenti  marittimi  da  Reggio  Calabria  ad Imperia
compresi,  per  tutte  le  navi  da pesca di cui all'art. 2, comma 1,
abilitate  ai  sistemi  di pesca a strascico e/o volante, e' prevista
l'interruzione  temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni
consecutivi,  dal  12 settembre  all'11 ottobre  2005.  Il periodo di
interruzione  suddetto  si  effettua  qualora  almeno  il  60%  degli
armatori  delle  imbarcazioni  iscritte  nel  medesimo  Compartimento
producano  entro  il  18 agosto 2005 dichiarazione irrevocabile nella
quale  attestino  la decisione di aderire all'interruzione temporanea
per  il  periodo citato; la relativa sospensione e' disposta entro il
25 agosto  2005  con  ordinanza del Capo del Compartimento marittimo,
affissa  all'albo  della  Capitaneria  di  porto  e  comunicata  agli
armatori interessati.