Art. 3. Modalita' dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante 1. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste ad Ancona compresi, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° agosto al 30 agosto 2005. 2. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Manfredonia compresi, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal 13 agosto al 27 agosto 2005 e dal 17 settembre al 1° ottobre 2005. 3. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Molfetta a Crotone compresi, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal 3 settembre al 18 settembre 2005 e dal 30 settembre al 14 ottobre 2005. 4. Nei compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi, per tutte le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, e' prevista l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi, dal 12 settembre all'11 ottobre 2005. Il periodo di interruzione suddetto si effettua qualora almeno il 60% degli armatori delle imbarcazioni iscritte nel medesimo Compartimento producano entro il 18 agosto 2005 dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la decisione di aderire all'interruzione temporanea per il periodo citato; la relativa sospensione e' disposta entro il 25 agosto 2005 con ordinanza del Capo del Compartimento marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.