Art. 4.
Modalita'  dell'esecuzione  dell'interruzione temporanea obbligatoria
delle  navi abilitate all'esercizio della pesca costiera con attrezzi
                               passivi
  1.  Per  tutte le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera
con attrezzi passivi, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste
ad  Imperia  e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della
pesca  di  trenta giorni consecutivi dal 1° settembre al 30 settembre
2005.  Il periodo di interruzione suddetto si effettua qualora almeno
il  70%  degli  armatori  delle  imbarcazioni  iscritte  nel medesimo
Compartimento   producano   entro  il  13 agosto  2005  dichiarazione
irrevocabile   nella   quale   attestino   la  decisione  di  aderire
all'interruzione  temporanea  per  il  periodo  citato;  la  relativa
sospensione  e'  disposta  entro  il 20 agosto 2005 con ordinanza del
Capo  del Compartimento marittimo, affissa all'albo della Capitaneria
di porto e comunicata agli armatori interessati.