Art. 4. Modalita' dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate all'esercizio della pesca costiera con attrezzi passivi 1. Per tutte le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera con attrezzi passivi, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste ad Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trenta giorni consecutivi dal 1° settembre al 30 settembre 2005. Il periodo di interruzione suddetto si effettua qualora almeno il 70% degli armatori delle imbarcazioni iscritte nel medesimo Compartimento producano entro il 13 agosto 2005 dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la decisione di aderire all'interruzione temporanea per il periodo citato; la relativa sospensione e' disposta entro il 20 agosto 2005 con ordinanza del Capo del Compartimento marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.