Art. 5.
                       Modalita' di esecuzione
  1.  Per i periodi di interruzione temporanea di cui agli articoli 3
e  4  sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 8.
Tali  misure  non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo,
l'interessato  abbia  ricevuto  altra  misura da parte delle regioni,
delle  province,  dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la
possibilita' di integrazione nella misura massima consentita a carico
dei predetti enti pubblici.
  2.  Durante  il  periodo  di interruzione temporanea della pesca e'
fatto  divieto  di  esercitare  l'attivita' di pesca, nelle acque del
Compartimento  in  cui  si  attua la misura, anche alle navi da pesca
provenienti  da  altri  compartimenti  abilitate  ai sistemi di pesca
interessati.  La  violazione  del  presente divieto e' punita in base
alla normativa vigente.
  3.  Le  navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti
di   iscrizione  possono  effettuare  l'interruzione  temporanea  nel
periodo   previsto   in   tali  aree,  previa  comunicazione  scritta
all'ufficio  di  iscrizione della nave entro cinque giorni precedente
l'interruzione ivi prevista.
  4.  Le  navi  abilitate  all'esercizio  con altri sistemi di pesca,
oltre  allo  strascico  e/o  volante,  nonche'  quelle autorizzate al
pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui
all'art.  8, per la continuazione, durante il periodo di interruzione
obbligatorio,  della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle
attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve
dare  comunicazione  scritta,  entro e non oltre il giorno precedente
l'inizio  dell'interruzione  temporanea  obbligatoria,  al  capo  del
compartimento  di  iscrizione  o all'autorita' marittima del porto di
base logistica.