Art. 5. Modalita' di esecuzione 1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui agli articoli 3 e 4 sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 8. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilita' di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici. 2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque del Compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente. 3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedente l'interruzione ivi prevista. 4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 8, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio, della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima del porto di base logistica.