Art. 6.
                           Misure tecniche
  1.   Fermo   restando  quanto  previsto  dal  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  in  materia  di riposo settimanale, in tutti i
compartimenti  marittimi,  e'  vietata  la  pesca  con  il  sistema a
strascico  e/o  volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con
specifico decreto e' autorizzato, in deroga al suddetto principio, lo
svolgimento   dell'attivita'  di  pesca  in  coincidenza  con  talune
festivita'.
  2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di
eventuali  giornate  di inattivita' causate da condizioni meteomarine
avverse.
  3.  Il  divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca
esercitanti  il  pesca-turismo,  previo  sbarco degli attrezzi ovvero
apposizione dei sigilli da parte della autorita' marittima.
  4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre
2005   e'   vietata,   nelle   acque   dei   compartimenti  marittimi
dell'Adriatico,  ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e
dello  Ionio,  la  pesca  a  strascico e/o volante entro una distanza
dalla  costa  inferiore  alle  4  miglia  ovvero  con una profondita'
d'acqua inferiore a 60 metri.