Art. 7. Misure tecniche successive all'interruzione temporanea 1. Il divieto di cui all'art. 6, comma 4, si applica a tutte le unita' abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell'interruzione. 2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le unita' che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attivita' tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a trentadue nell'intero periodo. Detta previsione non si attua per i compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia per i quali trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di fermo tecnico. 3. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea i comitati di gestione delle zone di tutela biologica, istituite ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, possono proporre al Ministero delle politiche agricole e forestali la limitazione dello sforzo di pesca all'interno delle citate zone.