Art. 7.
       Misure tecniche successive all'interruzione temporanea
  1.  Il  divieto  di  cui all'art. 6, comma 4, si applica a tutte le
unita'  abilitate  all'esercizio  della pesca a strascico e/o volante
anche   per   i   dieci   giorni   feriali   successivi   al  termine
dell'interruzione.
  2.  Nelle  otto settimane successive all'interruzione temporanea, e
comunque  non  oltre il 31 dicembre 2005, le unita' che effettuano il
fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano
un   ulteriore   periodo   di  interruzione  dell'attivita'  tale  da
consentire  un  numero  massimo  di  giorni operativi di pesca pari a
trentadue  nell'intero  periodo.  Detta previsione non si attua per i
compartimenti  marittimi  da  Reggio  Calabria ad Imperia per i quali
trovano  applicazione  le  vigenti  disposizioni  in materia di fermo
tecnico.
  3.  Nelle  otto  settimane successive all'interruzione temporanea i
comitati  di  gestione  delle  zone di tutela biologica, istituite ai
sensi  dell'art.  98  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
1639/1968,  possono  proporre al Ministero delle politiche agricole e
forestali  la  limitazione  dello  sforzo  di pesca all'interno delle
citate zone.