Art. 8. Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee 1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 4, commi 1 e 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in: a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica; b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza. 2. Con successivo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente decreto, nonche' le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui all'art. 8. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 14 luglio 2005 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 380