Art. 8.
   Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee
  1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 3, commi 1 e 2,
e  all'art.  4, commi 1 e 2 del presente decreto, sono corrisposte le
misure sociali di accompagnamento, consistenti in:
    a)  erogazione  diretta  del minimo monetario garantito, previsto
dal  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  vigente, a ciascun
marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di
inizio dell'interruzione tecnica;
    b) oneri  previdenziali  ed assistenziali, dovuti per i marittimi
di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di
previdenza ed assistenza.
  2.  Con  successivo  decreto  sono  disciplinate  le  modalita'  di
attuazione del presente decreto, nonche' le procedure di liquidazione
delle misure sociali di cui all'art. 8.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 14 luglio 2005
                     Il Sottosegretario di Stato
                        Scarpa Bonazza Buora
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2005
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 380