Art. 2. 1. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 1, l'unita' puo' essere trasferita in altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Ufficio marittimo presso il quale e' iniziata l'interruzione temporanea. 2. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni. 3. L'unita', posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non e' ammessa alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto.