Art. 2.
  1.  Effettuata  la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art.
1, l'unita' puo' essere trasferita in altro porto per l'esecuzione di
operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e straordinaria, nonche' per
l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati
di  sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva
autorizzazione  dell'Ufficio  marittimo  presso  il quale e' iniziata
l'interruzione temporanea.
  2.  L'autorizzazione  al  trasferimento  e' rilasciata per il tempo
strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite
le operazioni.
  3.  L'unita',  posta  in  disarmo per l'esecuzione di operazioni di
manutenzione  ordinaria  e straordinaria in data antecedente l'inizio
dell'interruzione  e  che  permane  in  stato  di  disarmo durante il
periodo  d'interruzione,  non  e'  ammessa  alle  misure  sociali  di
accompagnamento di cui al decreto.