Art. 4. 1. Al fine di completare la documentazione occorrente per la corresponsione delle misure sociali previste all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'Autorita' marittima del porto in cui hanno effettuato l'interruzione tecnica, l'ulteriore documentazione redatta secondo gli schemi in allegato al presente decreto. 2. La documentazione di cui al comma 1 e' presentata entro venti giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea. 3. I membri dell'equipaggio possono presentare la documentazione di cui al comma 1: a) personalmente (allegato B1); b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato B2); c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B3).