Art. 4.
  1.  Al  fine  di  completare  la  documentazione  occorrente per la
corresponsione  delle misure sociali previste all'art. 3, commi 1, 2,
3   e   4   e   all'art.  4  del  decreto,  l'armatore  ed  i  membri
dell'equipaggio  presentano  all'Autorita' marittima del porto in cui
hanno  effettuato  l'interruzione tecnica, l'ulteriore documentazione
redatta secondo gli schemi in allegato al presente decreto.
  2.  La  documentazione  di cui al comma 1 e' presentata entro venti
giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea.
  3. I membri dell'equipaggio possono presentare la documentazione di
cui al comma 1:
    a) personalmente (allegato B1);
    b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente
ai propri soci (allegato B2);
    c) tramite  il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza
ad  un  ente  di  patronato  con delega per la trattenuta delle quote
sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B3).