Art. 5. 1. Le misure sociali previste all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto sono corrisposte per i trenta giorni di interruzione temporanea, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti; b) la nave sia autorizzata all'esercizio della pesca; c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le disposizioni previste dal presente decreto.