Art. 5.
  1.  Le  misure  sociali  previste  all'art.  3, commi 1, 2, 3 e 4 e
all'art.  4  del  decreto  sono  corrisposte  per  i trenta giorni di
interruzione     temporanea,     a    condizione    che    sussistano
contemporaneamente i seguenti requisiti:
    a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi
minori e galleggianti;
    b) la nave sia autorizzata all'esercizio della pesca;
    c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed
abbia osservato tutte le disposizioni previste dal presente decreto.