Art. 6. 1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione temporanea, salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali. 2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione temporanea, le misure sociali al marittimo ed all'armatore sono corrisposte in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione. 3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione temporanea per malattia, infortunio, servizio militare o maternita', per la corresponsione del minimo monetario garantito si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. 4. Nessuna misura sociale, di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto, e' corrisposta in relazione al marittimo imbarcato, durante il periodo di interruzione temporanea, come unita' aggiuntiva a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio, servizio militare o maternita'. In tal caso le misure sociali relative al marittimo reimbarcato sono corrisposte per il numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione temporanea.