Art. 6.
  1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione
temporanea,  salvo  il caso di sbarco volontario o di forza maggiore,
comporta  la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed
assistenziali.
  2.  Nel  caso  di  sbarco  volontario  o  di forza maggiore durante
l'interruzione   temporanea,   le  misure  sociali  al  marittimo  ed
all'armatore  sono  corrisposte  in  relazione  al  numero dei giorni
effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.
  3.  Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione
temporanea  per malattia, infortunio, servizio militare o maternita',
per  la corresponsione del minimo monetario garantito si applicano le
disposizioni  contenute  nel contratto collettivo nazionale di lavoro
vigente.
  4.  Nessuna  misura sociale, di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e
all'art.  4  del  decreto,  e'  corrisposta in relazione al marittimo
imbarcato, durante il periodo di interruzione temporanea, come unita'
aggiuntiva   a   quelli   risultanti  imbarcati  alla  data  d'inizio
dell'interruzione  medesima,  fatti  salvi  i  casi  di  reimbarco di
marittimi  sbarcati  per  malattia,  infortunio,  servizio militare o
maternita'.  In  tal  caso  le  misure  sociali relative al marittimo
reimbarcato  sono  corrisposte  per il numero dei giorni effettivi di
imbarco maturati nel periodo di interruzione temporanea.