Art. 7.
  1.  I  benefici  economici  connessi  alle  misure  sociali  di cui
all'art.  3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto sono fruiti a
mezzo  di  ordine  di  pagamento  emesso  dal  Centro  amministrativo
unificato  presso  la  Direzione Marittima competente, sulla base dei
prospetti  di  liquidazione  redatti dalla Capitaneria di Porto nella
cui   giurisdizione   ha   sede  l'Ufficio  Marittimo  di  iscrizione
dell'unita'.
  2.   Il   Centro  amministrativo  unificato,  presso  la  Direzione
Marittima  competente, emette ordini di pagamento singoli o, nel caso
di  cui  all'art.  4,  comma  3,  lettera  b), cumulativi, in base al
decreto  di  concessione  e  liquidazione  redatto  dalla  competente
Capitaneria di Porto e secondo le richieste degli interessati.
  3.  Nel  caso  di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui
all'art.  4,  comma  3,  lettera  b)  del  presente  decreto,  devono
provvedere,  entro  sette  giorni  dalla data di disponibilita' delle
somme,   al   pagamento   agli   interessati   delle  somme  ad  essi
singolarmente   spettanti,   dandone  comunicazione  alla  competente
Capitaneria  di  Porto. Per le modalita' di pagamento di cui all'art.
4,  comma  3,  lettera  c)  del  presente decreto, il medesimo Centro
amministrativo unificato provvede al pagamento ai singoli interessati
per  l'importo  al  netto  della  quota  associativa  sindacale  e al
pagamento  in  un'unica  soluzione  dell'importo  corrispondente alla
sommatoria  delle  singole  quote  associative sindacali in favore di
ciascuna organizzazione sindacale nazionale.
  4.  Gli  ordini  di  pagamento  di  cui  al precedente comma 1 sono
disposti  preferibilmente a mezzo di accreditamento in conto corrente
bancario  o  postale indicati dal richiedente, oppure tramite assegno
circolare.
  5. Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di Porto sono
ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 28 luglio 2005
                     Il Sottosegretario di Stato
                        Scarpa Bonazza Buora