Art. 7. 1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto sono fruiti a mezzo di ordine di pagamento emesso dal Centro amministrativo unificato presso la Direzione Marittima competente, sulla base dei prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita'. 2. Il Centro amministrativo unificato, presso la Direzione Marittima competente, emette ordini di pagamento singoli o, nel caso di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), cumulativi, in base al decreto di concessione e liquidazione redatto dalla competente Capitaneria di Porto e secondo le richieste degli interessati. 3. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) del presente decreto, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilita' delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Capitaneria di Porto. Per le modalita' di pagamento di cui all'art. 4, comma 3, lettera c) del presente decreto, il medesimo Centro amministrativo unificato provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale. 4. Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti preferibilmente a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale indicati dal richiedente, oppure tramite assegno circolare. 5. Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di Porto sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 28 luglio 2005 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora