Art. 2.
  Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui
all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al
rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 settembre 2005
                                         Il direttore generale: Abate