Art. 5. Modalita' di copertura delle risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005. 5.1. Le «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 sono poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del testo integrato. 5.2. Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3 e della copertura delle risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 attraverso il Conto di cui al comma 5.1, il soggetto attuatore comunica, trimestralmente ed entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica, all'Autorita' e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico: a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso, delle quantita' di energia prodotta ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e del fabbisogno a carico del Conto di cui al comma 5.1 per il pagamento delle «tariffe incentivanti» e dei costi vivi di cui al comma 6.6; b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno successivo, del gettito necessario a dare copertura alle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.