Art. 5.
                Modalita' di copertura delle risorse
            per l'erogazione delle «tariffe incentivanti»
          previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
  5.1.  Le  «tariffe  incentivanti» previste dal decreto ministeriale
28 luglio  2005  sono  poste a carico del Conto per nuovi impianti da
fonti  rinnovabili  e  assimilate,  di  cui  all'art. 59, comma 59.1,
lettera b), del testo integrato.
  5.2.  Ai  fini  della  determinazione  del  valore della componente
tariffaria  A3 e della copertura delle risorse per l'erogazione delle
«tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio
2005  attraverso  il Conto di cui al comma 5.1, il soggetto attuatore
comunica,  trimestralmente  ed  entro  la  prima  decade del mese che
precede l'aggiornamento della tariffa elettrica, all'Autorita' e alla
Cassa conguaglio per il settore elettrico:
    a) i  dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in
corso,  delle  quantita'  di  energia  prodotta  ai sensi del decreto
ministeriale  28 luglio  2005  e del fabbisogno a carico del Conto di
cui  al comma 5.1 per il pagamento delle «tariffe incentivanti» e dei
costi vivi di cui al comma 6.6;
    b) la  previsione,  per  i mesi residui dell'anno in corso, oltre
che  per  l'anno  successivo, del gettito necessario a dare copertura
alle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.