Art. 7.
                         Disposizioni finali
  7.1.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alle ore
9 del giorno 19 settembre 2005.
  7.2.  Il  presente  provvedimento viene trasmesso al Ministro delle
attivita'  produttive,  al  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,   alla   societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale S.p.a. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
  7.3.  Eventuali  domande  inoltrate  al  soggetto  attuatore  prima
dell'entrata   in   vigore   del   presente  provvedimento  non  sono
ammissibili.
  7.4.  Con  successivo  provvedimento  l'Autorita'  determinera'  le
modalita'  e  i  criteri  secondo  cui  verranno riconosciuti i costi
derivanti  alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a. dalle attivita' previste per il soggetto attuatore dal decreto
ministeriale  28 luglio  2005  e  dal  presente provvedimento, tenuto
conto di quanto previsto dal comma 6.6.
    Milano, 14 settembre 2005
                                                 Il presidente: Ortis