Art. 7. Disposizioni finali 7.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alle ore 9 del giorno 19 settembre 2005. 7.2. Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro delle attivita' produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. 7.3. Eventuali domande inoltrate al soggetto attuatore prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento non sono ammissibili. 7.4. Con successivo provvedimento l'Autorita' determinera' le modalita' e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi derivanti alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dalle attivita' previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6.6. Milano, 14 settembre 2005 Il presidente: Ortis