IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
                     del Dipartimento del Tesoro
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di debito pubblico» ed in particolare gli
articoli 44,  45,  46  e  47  ove si determinano le norme sostanziali
riguardanti:
    l'istituzione  e  l'amministrazione  del Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato;
    i conferimenti al Fondo;
    i criteri e le modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato;
    l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 48,  49,  50,  51  e 52 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, recanti le norme
procedurali  relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
riguardanti:
    gli utilizzi del Fondo;
    gli   adempimenti   a   carico   della  Banca  d'Italia  e  degli
intermediari incaricati;
    il   contenuto   dell'incarico   alla   Banca   d'Italia  e  agli
intermediari;
    le modalita' d'asta;
    gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;
  Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti
al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato sono impiegati
nell'acquisto  dei  titoli  di  Stato  o  nel rimborso dei titoli che
vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  13 maggio  1999,  n. 219, che disciplina i
mercati dei titoli di Stato;
  Visto  il  regolamento  concernente  la  disciplina  della gestione
accentrata  dei  titoli  di  Stato, adottato con decreto ministeriale
17 aprile  2000,  n.  143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130
del 6 giugno 2000;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Vista  la  convenzione  tra il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., stipulata ai
sensi dell'art. 4 del citato regolamento n. 143/2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  29 maggio 2001, che
definisce  le modalita' di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato»;
  Vista  la  determinazione  17 giugno 2005, con la quale, sulla base
della  vigente normativa, e' stata conferita la delega alla firma dei
decreti  e  delle  disposizioni  relative  all'utilizzo  delle  somme
depositate  sul  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di Stato al
direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Sentito  il  comitato  consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della
legge n. 432/1993;
  Considerata l'opportunita' di procedere alle operazioni di acquisto
di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza
del debito pubblico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 29 maggio
2001,  citato  nelle  premesse,  e' disposta l'operazione di acquisto
mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:
    a) buoni  del Tesoro poliennali 1° febbraio 2003-1° febbraio 2006
- codice titolo IT0003424485;
    b) buoni  del  Tesoro  poliennali  15 marzo  2001-15 marzo 2006 -
codice titolo IT0003088959;
    c) buoni  del  Tesoro  poliennali  1° settembre 2003-1° settembre
2006 - codice titolo IT0003522254;
    d) buoni  del  Tesoro  poliennali 1° giugno 2004-1° giugno 2007 -
codice titolo IT0003674238;
    e) buoni  del Tesoro poliennali 15 gennaio 2003-15 gennaio 2008 -
codice titolo IT0003413892.
  Le  suddette  operazioni di acquisto, previste all'art. 1, comma 2,
lettera  b), del menzionato decreto 29 maggio 2001 vengono effettuate
con le modalita' indicate nei successivi articoli.