Art. 2.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative all'acquisto dei suddetti
titoli  e'  affidata  alla  Banca  d'Italia  e  ha  luogo  secondo le
modalita'  previste  dalla  convenzione  tra  la Banca d'Italia e gli
operatori  ammessi  a  partecipare  alle  operazioni di collocamento,
acquisto e concambio di titoli di Stato.
  Sono  ammessi  a  partecipare  all'asta  competitiva  gli operatori
specialisti  in  titoli  di  Stato, di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro  del  tesoro  del  bilancio e della programmazione economica
13 maggio  1999,  n.  219, che intervengono per conto proprio e della
clientela.