Art. 3.
  Le  offerte  di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre,
devono  contenere  l'indicazione del capitale nominale dei titoli che
essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.
  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo
minimo  di  un  centesimo.  Eventuali  variazioni  di importo diverso
vengono arrotondate per difetto.
  Ciascuna  offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di
capitale   nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore  non
verranno  prese  in  considerazione. Eventuali offerte di importo non
multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.