Art. 4. Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 3 ottobre 2005, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete», si applicano le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto. La Banca d'Italia e' esonerata da ogni danno o responsabilita' che possa derivare sia dall'utilizzo della Rete per la ricezione e/o l'invio dei messaggi, sia dall'impiego delle apparecchiature per la riproduzione in facsimile. Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.