Art. 4.
  Le  offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore
11  del  giorno  3 ottobre 2005, esclusivamente mediante trasmissione
telematica  indirizzata  alla  Banca  d'Italia tramite Rete nazionale
interbancaria,  con  le  modalita'  tecniche  stabilite  dalla  Banca
d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
«Rete»,  si  applicano le specifiche procedure di «recovery» previste
nella  convenzione  stipulata  tra  la Banca d'Italia e gli operatori
richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.
  La  Banca d'Italia e' esonerata da ogni danno o responsabilita' che
possa  derivare  sia  dall'utilizzo  della  Rete per la ricezione e/o
l'invio  dei  messaggi, sia dall'impiego delle apparecchiature per la
riproduzione in facsimile.
  Le  offerte  risultate  accolte  sono  vincolanti ed irrevocabili e
danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle  operazioni  di
cessione.