Art. 6.
  L'acquisto  dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente
dei prezzi richiesti da ciascun operatore.
  Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del ripetuto decreto 29 maggio 2001,
il  Dipartimento  del  tesoro  si riserva la facolta' di escludere le
offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale
esclusione  si  esercita  sulla  base  dell'elaborato  fornito  dalla
procedura  automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi
e quantita'.
  Il Dipartimento del tesoro si riserva, altresi', la facolta' di non
acquistare  per  intero  l'importo  offerto dagli operatori al prezzo
accolto  piu'  elevato;  in tal caso, si procede al riparto pro-quota
dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.