Art. 7.
  Il   regolamento  dei  titoli  acquistati,  di  cui  al  precedente
articolo,  sara'  effettuato  il 6 ottobre 2005 con le disponibilita'
del conto detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso
la Banca d'Italia, denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato».
  A  tal  fine  il 6 ottobre 2005 la Banca d'Italia, verso debito del
suindicato  «Fondo»,  provvedera'  a  riconoscere agli operatori, con
valuta  stesso  giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai
prezzi  richiesti  dagli  operatori  e  con corresponsione di dietimi
d'interesse  per  sessantasei  giorni  relativamente al B.T.P. di cui
alla  lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, per ventuno giorni
relativamente  al  B.T.P  di  cui  alla  lettera b), per trentacinque
giorni   relativamente   al  B.T.P.  di  cui  alla  lettera  c),  per
centoventisette giorni relativamente al B.T.P di cui alla lettera d),
per  ottantatre giorni relativamente al B.T.P di cui alla lettera e),
del decreto medesimo.
  Il  riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avra' luogo
tramite  il  servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel
quale  la  Banca  d'Italia provvedera' ad inserire automaticamente le
partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento.
  L'operatore    partecipante   all'asta,   al   fine   di   regolare
l'operazione,  puo'  avvalersi  di  un  altro  intermediario  il  cui
nominativo  dovra'  essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la
normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.
  In  caso  di  ritardo  nella consegna dei titoli di cui al presente
decreto   da   parte   dell'operatore,   troveranno  applicazione  le
disposizioni  del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle
premesse.
  La    Banca    d'Italia   provvedera'   a   comunicare   la   somma
complessivamente  prelevata dal «Fondo», corrispondente all'ammontare
totale dei costi dell'operazione di acquisto.