Art. 7. Il regolamento dei titoli acquistati, di cui al precedente articolo, sara' effettuato il 6 ottobre 2005 con le disponibilita' del conto detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». A tal fine il 6 ottobre 2005 la Banca d'Italia, verso debito del suindicato «Fondo», provvedera' a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per sessantasei giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, per ventuno giorni relativamente al B.T.P di cui alla lettera b), per trentacinque giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera c), per centoventisette giorni relativamente al B.T.P di cui alla lettera d), per ottantatre giorni relativamente al B.T.P di cui alla lettera e), del decreto medesimo. Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avra' luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvedera' ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, puo' avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite. In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse. La Banca d'Italia provvedera' a comunicare la somma complessivamente prelevata dal «Fondo», corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.