L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 28 settembre 2005,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79/99 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/99);
    la  legge  28 ottobre  2002,  n. 238, di conversione in legge del
decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;
    la   legge   17 aprile   2003,   di  conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
    la  legge  27 ottobre  2003, n. 290, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
    il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
    il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
    la   legge   24 dicembre   2003,   n.  368,  di  conversione  del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    la  legge  14 maggio  2005, n. 80, di conversione, con modifiche,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come successivamente modificato e integrato;
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
29 aprile 1992, n. 6;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 19 dicembre 1995;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1999;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio 2000, come
modificato  con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro  dell'ambiente,
11 novembre  1999,  come  modificato  e  integrato con il decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002;
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003  recante  assunzione della titolarita' delle funzioni di garante
della  fornitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa'
Acquirente unico e direttive alla medesima societa';
    il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre
2004,  recante  modalita'  e condizioni delle importazioni di energia
elettrica per l'anno 2005;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre
2004,  recante determinazione delle modalita' di vendita dell'energia
elettrica  di  cui  all'art.  3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/99, per l'anno 2005;
    decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005.
  Visti:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97, e
successive   modifiche   e   integrazioni,   e   in   particolare  le
deliberazioni  dell'Autorita' 25 febbraio 1999, n. 24/99, 28 dicembre
2000,  n.  244/00,  27 febbraio 2002, n. 24/02, 24 settembre 2003, n.
109/03, 27 marzo 2004, n. 46/04 (di seguito: deliberazione n. 46/04),
25 giugno  2004, n. 103/04, 29 settembre 2004, n. 171/04, 30 dicembre
2004,  n.  252/04, 30 marzo 2005, n. 54/05 (di seguito: deliberazione
n.  54/05),  28 giugno  2005, n. 133/05 (di seguito: deliberazione n.
133/05);
    la  deliberazione  30 dicembre  2003, n. 168/03, e in particolare
l'allegato   A,  come  successivamente  modificato  e  integrato  (di
seguito: deliberazione n. 168/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
5/04);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n.
5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo
integrato);
    la  deliberazione  27 marzo  2004,  n.  48/04,  e  in particolare
l'allegato   A,  come  successivamente  modificato  e  integrato  (di
seguito: deliberazione n. 48/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 2004, n. 231/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2005, n. 101/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 12 settembre 2005, n. 186/05;
    la  nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei
corrispettivi  per  la  vendita  di  energia  elettrica  destinata ai
clienti  del mercato vincolato, pubblicata nel sito dell'Autorita' in
data 20 ottobre 2004;
  Viste:
    la comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a.  (di seguito: il Gestore della rete) del 21 luglio 2005, prot.
Autorita' n. 016118 del 25 luglio 2005;
    la comunicazione del Gestore della rete del 17 agosto 2005, prot.
Autorita' n. 018324 del 24 agosto 2005;
    la  comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore
elettrico  (di  seguito:  la  Cassa) e del Gestore della rete in data
9 settembre 2005, prot. Autorita' n. 020135 del 12 settembre 2005;
    la   comunicazione  della  Cassa  del  15 settembre  2005  (prot.
001473), prot. Autorita' n. 020772, del 16 settembre 2005;
    la  comunicazione  del  Gestore della rete del 16 settembre 2005,
prot. Autorita' n. 020981 del 19 settembre 2005;
    la   comunicazione  dell'Acquirente  unico  S.p.a.  (di  seguito:
Acquirente  unico)  del  15 settembre 2005, prot. Autorita' n. 20821,
16 settembre 2005;
    la  comunicazione  dell'Acquirente  unico  del 15 settembre 2005,
prot. Autorita' n. 020820 del 16 settembre 2005;
    la  comunicazione  dell'Acquirente  unico  del 19 settembre 2005,
prot. Autorita' n. 021311 del 20 settembre 2005;
    la  comunicazione  dell'Acquirente  unico  del 19 settembre 2005,
prot. Autorita' n. 021312 del 20 settembre 2005;
    la  comunicazione  dell'Acquirente  unico  del 20 settembre 2005,
prot. Autorita' n. 021422 del 21 settembre 2005;
    la  comunicazione  del  Gestore  della rete del 23 settembre 2005
(prot. Autorita' n. 022015 del 27 settembre 2005);
  Considerato che:
    gli  elementi  PC e OD della componente CCA a copertura dei costi
di  acquisto  e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al
mercato  vincolato,  sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale
da  coprire  i  costi  stimati  per l'approvvigionamento dell'energia
elettrica da parte dell'Acquirente unico;
    l'art.  33,  comma  33.3, lettera a), del testo integrato prevede
che,  ai  fini  delle  determinazioni  di  cui  al precedente alinea,
l'Acquirente unico invii all'Autorita' entro venti giorni dall'inizio
di   ciascun   trimestre   la  stima  dei  propri  costi  unitari  di
approvvigionamento   relativi   a   ciascuno  dei  quattro  trimestri
successivi, articolata per fascia oraria;
    ai  sensi l'art. 33, comma 33.3, lettera b), del testo integrato,
entro  trenta  giorni  dalla  fine di ciascun trimestre, l'Acquirente
unico  e' tenuto ad inviare all'Autorita', la differenza tra la stima
dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e
i  costi  effettivi  di  approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente
unico nel medesimo periodo;
    con  la  partecipazione  della  domanda  nella borsa elettrica, a
partire  dal 1° gennaio  2005 si e' reso necessario considerare tra i
costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico anche gli
oneri  di  sbilanciamento  attribuiti al medesimo Acquirente unico in
qualita'  di  utente  del  dispacciamento  per  le  unita' di consumo
comprese nel mercato vincolato;
    il  Gestore  della  rete, ai sensi della deliberazione n. 168/03,
determina  i  corrispettivi  di  dispacciamento, inclusi gli oneri di
sbilanciamento,  entro  il  giorno  quindici  (15)  del  secondo mese
successivo a quello di competenza;
    in ragione di quanto precisato nel precedente alinea gli oneri di
sbilanciamento  attribuiti all'Acquirente unico in qualita' di utente
del  dispacciamento  per  le  unita'  di consumo comprese nel mercato
vincolato  sono  ad  oggi  disponibili per i mesi da gennaio a luglio
2005;
    le   modalita'   di   valorizzazione  degli  sbilanciamenti,  con
riferimento  ai  punti  di  dispacciamento  per unita' di consumo non
rilevanti  prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore al
10%   del   programma   finale  cumulato  relativo  ad  un  punto  di
dispacciamento  si  applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia
elettrica   di  cui  all'art.  19,  comma  19.3,  lettera  b),  della
deliberazione n. 168/03;
    le   modalita'   di   valorizzazione  degli  sbilanciamenti,  con
riferimento  ai  punti  di  dispacciamento  per unita' di consumo non
rilevanti, previste dalla deliberazione n. 168/03, prevedono che alla
quota  dello  sbilanciamento  superiore  al  10% del programma finale
cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi il prezzo
di  valorizzazione  dell'energia  elettrica di cui all'art. 19, comma
19.3,  lettera b), di cui alla medesima deliberazione piu' un fattore
di  correzione  di  cui  all'art.  48,  commi  48.13 e 48.13.3, della
deliberazione n. 168/03;
    l'art.  33, comma 33.5, della deliberazione n. 168/03 prevede che
per  lo  sbilanciamento  relativo  a  un  punto di dispacciamento per
unita'  di consumo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della
rete,  se  negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, un
corrispettivo   di   non   arbitraggio   pari   al  prodotto  tra  lo
sbilanciamento  e  la  differenza  tra  il  prezzo  di valorizzazione
dell'energia  elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera e), e
il  prezzo  di  valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art.
19, comma 19.3, lettera b);
    l'art.  26,  comma  26, della deliberazione n. 48/04 prevede, per
l'anno   2004,   che   l'Autorita'   determini   il  corrispettivo  a
reintegrazione  dei  costi di generazione delle unita' essenziali per
la  sicurezza  del  sistema  elettrico con riferimento alle unita' di
produzione  che  hanno  fatto  richiesta e ottenuto l'ammissione alla
reintegrazione  dei  costi  di  cui  all'art.  26,  comma 26.5, della
medesima deliberazione;
    la societa' Tirreno Power S.p.a. ha ottenuto l'ammissione di' due
unita'  di produzione essenziali alla reintegrazione dei costi di cui
all'art. 26, comma 26.5, della deliberazione n. 48/04 per l'anno 2004
e   che,   da   una   valutazione  preliminare,  il  corrispettivo  a
reintegrazione  dei  costi  di  generazione di tali unita' essenziali
risulta essere positivo;
    relativamente  al  periodo  aprile-luglio  2005  sulla base delle
informazioni  rese  disponibili  dall'Acquirente  unico,  sono  stati
considerati    tra    i   costi   di   approvvigionamento   sostenuti
dall'Acquirente  unico  anche i corrispettivi di sbilanciamento delle
unita'  di produzione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, e di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239;
    relativamente  al  periodo  gennaio-luglio 2005, sulla base delle
informazioni  rese  disponibili dall'Acquirente unico, si evidenziano
scostamenti   tra  i  costi  effettivamente  sostenuti  dal  medesimo
Acquirente  unico  per  l'acquisto  di  energia elettrica, incluso il
costo  di sbilanciamento del periodo gennaio-luglio 2005 al netto del
fattore  di  correzione  di  cui  all'art. 48, commi 48.13 e 48.13.3,
della  deliberazione  n.  168/03,  ed  i costi stimati dall'Autorita'
nella  determinazione  dell'elemento  PC  della componente CCA per il
terzo trimestre 2005, pari a circa 112 milioni di euro;
    relativamente  al  periodo  gennaio-luglio 2005, sulla base delle
informazioni  rese  disponibili  dall'Acquirente  unico e dal Gestore
della  rete,  si  evidenziano  scostamenti tra i costi effettivamente
sostenuti  dal  medesimo  Acquirente  unico in qualita' di utente del
dispacciamento,  incluso il fattore di correzione di cui all'art. 48,
commi  48.13  e  48.13.3,  della  deliberazione n. 168/03, ed i costi
stimati  dall'Autorita'  nella  determinazione dell'elemento OD della
componente  CCA  per il terzo trimestre 2005, pari a circa 17 milioni
di euro;
    il  completo  recupero  dello  scostamento  di  cui al precedente
alinea nel corso del quarto trimestre del corrente anno comporterebbe
una  variazione della componente OD superiore al 10% del valore medio
della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;
    con  la  citata  comunicazione  del 23 settembre 2005, il Gestore
della  rete  ha  comunicato  all'Autorita'  che il gettito generato a
tutto settembre  2005  dal  corrispettivo  di cui all'art. 52.6 della
deliberazione  n.  168/03,  a  copertura  dei  costi  connessi con la
riconciliazione  2001,  e'  stimato  sufficiente a coprire i relativi
oneri;
    sulla  base  delle  informazioni  rese  disponibili  dalla  Cassa
conguaglio  e  dal  Gestore  della  rete  con  le comunicazioni sopra
citate, non emergono esigenze immediate di revisione del valore delle
aliquote delle componenti tariffarie A e UC;
    rispetto  al  valore  preso  a riferimento nella deliberazione n.
133/05,  il  costo  unitario  riconosciuto  dei  combustibili (Vt) ha
registrato una variazione in aumento superiore al 3%;
  Ritenuto opportuno:
    trattare  gli  oneri  di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente
unico per le unita' di consumo comprese nel mercato vincolato quali:
      costi  di  acquisto di energia elettrica sostenuti dal medesimo
Acquirente  unico, nella misura equivalente al prodotto tra il prezzo
di  valorizzazione  dell'energia  elettrica di cui all'art. 19, comma
19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03 e lo sbilanciamento;
      costi di dispacciamento sostenuti dal medesimo Acquirente unico
nella  misura equivalente al prodotto al fattore di correzione di cui
all'art. 48, commi 48.13 e 48.13.3, della deliberazione n. 168/03 per
la quota dello sbilanciamento superiore al 10%;
    modificare   in  aumento  la  stima  del  costo  medio  annuo  di
approvvigionamento  dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre
dell'anno  2005,  adeguando  conseguentemente il valore dell'elemento
PC;
    modificare  in  aumento  la stima del costo medio annuo sostenuto
dall'Acquirente  unico  in  qualita'  di  utente  del dispacciamento,
coerentemente  con  le  previsioni rese disponibili dal Gestore della
rete   e   dall'Acquirente   unico,   nonche'   dell'adeguamento  del
corrispettivo di cui all'art. 37 della deliberazione n. 168/03 di cui
ai successivi punti, incrementando conseguentemente l'elemento OD;
    limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente
sostenuti   dall'Acquirente   unico   in   qualita'   di  utente  del
dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione
dell'elemento  OD,  al 10% del valore medio della medesima componente
in vigore nel terzo trimestre;
    rettificare  la  deliberazione  n. 168/03 fissando pari a zero, a
partire  dal  1° ottobre  2005,  il  valore  del corrispettivo di cui
all'art.  52.6  della  medesima  deliberazione, a copertura dei costi
connessi con la riconciliazione 2001;
    attivare  in via prudenziale la raccolta delle risorse necessarie
alla   copertura   degli  oneri  per  l'anno  2004  connessi  con  la
reintegrazione  dei  costi di generazione delle unita' essenziali per
la  sicurezza  del  sistema  elettrico,  adeguando  coerentemente  il
corrispettivo di cui all'art. 37 della deliberazione n. 168/03;
    di  fissare pari a zero il valore dell'elemento DP introdotto con
deliberazione n. 46/04;
    aggiornare il parametro Ct;

                              Delibera:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.  Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate   all'art.   1   del   testo  integrato,  allegato  A  alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
30 gennaio   2004,   n.   5/04   e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).