Art. 2. Trattenuta 1. In attuazione dell'art. 110-decies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la trattenuta della componente per l'olio di oliva, nell'ambito del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e' fissata al 5% per garantire il finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2005 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 395