Art. 2.

                             Trattenuta

  1.  In attuazione dell'art. 110-decies, paragrafo 4 del regolamento
(CE)  n.  1782/2003,  la  trattenuta  della  componente per l'olio di
oliva,  nell'ambito  del  massimale  nazionale di cui all'art. 41 del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003,  e'  fissata al 5% per garantire il
finanziamento  dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di
operatori riconosciute.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2005
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 3, foglio n. 395