Art. 10.
                   Armonizzazione della normativa

  1.  Ai  fini  dell'adozione  dei decreti di cui ai commi 3 e 4, con
decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da
adottare  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  e'  istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente e della
tutela del territorio, un comitato tecnico di coordinamento.
  2.  All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma
1  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie,  umane  e strumentali
disponibili  a legislazione vigente. La partecipazione alle attivita'
del  comitato  non  da'  luogo alla corresponsione di alcun compenso,
indennita' o rimborso spese.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio, di concerto con le amministrazioni competenti, sentita la
Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata
in   vigore   del  presente  decreto,  sono  apportate  le  modifiche
necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la
normativa  vigente  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  esterno e
dell'ambiente  abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.
  4.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400,
sentita  la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  apportate  le
modifiche  necessarie per coordinare con le disposizioni del presente
decreto  la  normativa  vigente  in  materia  di tutela dell'ambiente
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata
ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.
 
          Note all'art. 10:
              Per  l'art. 3, comma 1 della legge n. 447 del 1995 vedi
          note all'art. 5.
              Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri».
              «Art.   17.   (Regolamenti).   -  1.  Con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;».
              L'art. 11, della legge n. 447, del 1995 cosi' recita:
              «Art.  11  (Regolamenti  di  esecuzione). - 1. Entro un
          anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'ambiente  di concerto, secondo le materie di
          rispettiva   competenza,  con  i  Ministri  della  sanita',
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  dei
          trasporti  e della navigazione, dei lavori pubblici e della
          difesa,  sono  emanati  regolamenti di esecuzione, distinti
          per   sorgente   sonora   relativamente   alla   disciplina
          dell'inquinamento  acustico  avente  origine  dal  traffico
          veicolare,  ferroviario,  marittimo  ed  aereo, avvalendosi
          anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori
          dei   suddetti   servizi,   dagli  autodromi,  dalle  piste
          motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti,
          da  imbarcazioni  di  qualsiasi natura, nonche' dalle nuove
          localizzazioni aeroportuali.
              2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1 devono essere
          armonizzati  con  le direttive dell'Unione europea recepite
          dallo Stato italiano.
              3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
          esclusivamente  interessate  da  installazioni  militari  e
          nelle  attivita'  delle Forze armate sono definiti mediante
          specifici  accordi  dai  comitati  misti  paritetici di cui
          all'art.  3  della  legge  24  dicembre  1976,  n.  898,  e
          successive modificazioni.