Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «agglomerato»:   area  urbana,  individuata  dalla  regione  o
provincia  autonoma  competente,  costituita  da  uno  o  piu' centri
abitati  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui
popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
    b) «aeroporto  principale»: un aeroporto civile o militare aperto
al  traffico  civile  in  cui  si  svolgono  piu' di 50.000 movimenti
all'anno,  intendendosi  per  movimento un'operazione di decollo o di
atterraggio.   Sono  esclusi  i  movimenti  a  fini  addestrativi  su
aeromobili  definiti  leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica
nazionale;
    c) «asse  ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su
cui transitano ogni anno piu' di 30.000 treni;
    d) «asse  stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui
transitano ogni anno piu' di 3.000.000 di veicoli;
       e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il
rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;
    f) «determinazione»:  qualsiasi  metodo  per  calcolare, predire,
stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi
effetti nocivi;
    g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;
    h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo
e  di  simulazioni,  il  rumore risulta sgradevole a una comunita' di
persone;
    i) «Lden  (livello  giorno-sera-notte)»:  il descrittore acustico
relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1;
    l) «Lday  (livello  giorno)»: il descrittore acustico relativo al
periodo dalle 06:00 alle 20:00;
    m) «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al
periodo dalle 20:00 alle 22:00;
    n) «Lnight  (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al
periodo dalle 22.00 alle 06.00;
    o) «mappatura  acustica»:  la rappresentazione di dati relativi a
una  situazione  di rumore esistente o prevista in una zona, relativa
ad  una  determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico
che  indichi  il  superamento di pertinenti valori limite vigenti, il
numero  di  persone  esposte  in  una determinata area o il numero di
abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in
una certa zona;
    p) «mappa   acustica  strategica»:  una  mappa  finalizzata  alla
determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a
causa  di  varie  sorgenti  di  rumore  ovvero  alla  definizione  di
previsioni generali per tale zona;
    q) «piani  di  azione»: i piani destinati a gestire i problemi di
inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario,
la sua riduzione;
    r) «pianificazione   acustica»:  il  controllo  dell'inquinamento
acustico  futuro  mediante  attivita'  di  programmazione,  quali  la
classificazione    acustica   e   la   pianificazione   territoriale,
l'ingegneria  dei  sistemi  per  il  traffico,  la pianificazione dei
trasporti,   l'attenuazione   del   rumore   mediante   tecniche   di
insonorizzazione   ed  il  controllo  dell'emissione  acustica  delle
sorgenti;
    s) «pubblico»:  una  o  piu'  persone  fisiche  o giuridiche e le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;
    t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente
esterno  prodotti dalle attivita' umane, compreso il rumore emesso da
mezzi  di  trasporto,  dovuto  al  traffico  veicolare,  al  traffico
ferroviario,  al  traffico  aereo  e proveniente da siti di attivita'
industriali;
    u) «relazione  dose-effetto»:  la  relazione  fra il valore di un
descrittore acustico e l'entita' di un effetto nocivo;
    v) «siti  di  attivita' industriale»: aree classificate V o VI ai
sensi  delle norme vigenti in cui sono presenti attivita' industriali
quali   quelle   definite  nell'allegato  1  al  decreto  legislativo
18 febbraio 2005, n. 59;
    z) «valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di
Lday  e Levening il cui superamento induce le autorita' competenti ad
esaminare  o  applicare  provvedimenti  di attenuazione del rumore; i
valori  limite  possono  variare a seconda della tipologia di rumore,
dell'ambiente  circostante  e  del  diverso  uso del territorio; essi
possono  anche  variare  riguardo a situazioni esistenti o nuove come
nel  caso  in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso
dell'ambiente circostante;
      aa)  «zona  silenziosa  di un agglomerato»: una zona delimitata
dall'autorita'   comunale  nella  quale  Lden,  o  altro  descrittore
acustico  appropriato  relativo  a  qualsiasi  sorgente non superi un
determinato valore limite;
      bb)  «zona  silenziosa  esterna  agli  agglomerati»:  una  zona
delimitata  dalla  competente  autorita'  che  non risente del rumore
prodotto  da  infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o
da attivita' ricreative.
 
          Note all'art. 2:
              -  L'art.  3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, cosi' recita:
              «Art.  3  (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
          fini  delle  presenti  norme le denominazioni stradali e di
          traffico hanno i seguenti significati:
                1) area  di  intersezione: parte della intersezione a
          raso,  nella  quale  si  intersecano due o piu' correnti di
          traffico;
                2)  area  pedonale: zona interdetta alla circolazione
          dei  veicoli  salvo  quelli  in  servizio  di  emergenza, i
          velocipedi  e i veicoli al servizio di persone con limitate
          o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
          i  veicoli  ad  emissioni  zero aventi ingombro e velocita'
          tali   da   poter   essere  assimilati  ai  velocipedi.  In
          particolari   situazioni   i   comuni  possono  introdurre,
          attraverso  apposita  segnalazione,  ulteriori  restrizioni
          alla circolazione su aree pedonali;
                3) attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
          opportunamente  segnalata  ed  organizzata,  sulla  quale i
          pedoni  in  transito  dall'uno  all'altro lato della strada
          godono della precedenza rispetto ai veicoli;
                4)  banchina:  parte  della  strada  compresa  tra il
          margine  della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti
          elementi    longitudinali:   marciapiede,   spartitraffico,
          arginello,  ciglio  interno della cunetta, ciglio superiore
          della scarpata nei rilevati;
                5)    braccio   di   intersezione:   cfr.   ramo   di
          intersezione;
                6) canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato
          a  selezionare  le  correnti  di  traffico  per guidarle in
          determinate direzioni;
                7)  carreggiata:  parte  della  strada destinata allo
          scorrimento  dei  veicoli;  essa  e' composta da una o piu'
          corsie di marcia ed, in genere, e pavimentata e' delimitata
          da strisce di margine;
                8)  centro  abitato:  insieme  di edifici, delimitato
          lungo  le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
          fine.  Per  insieme di edifici si intende un raggruppamento
          continuo,   ancorche'   intervallato   da  strade,  piazze,
          giardini  o  simili,  costituito da non meno di venticinque
          fabbricati  e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
          o pedonali sulla strada;
                9)  circolazione:  e'  il  movimento, la fermata e la
          sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada;
                10)   confine   stradale:   limite  della  proprieta'
          stradale  quale  risulta dagli atti di acquisizione o dalle
          fasce  di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
          confine  e'  costituito  dal  ciglio  esterno  del fosso di
          guardia  o  della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
          scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore
          della scarpata se la strada e' in trincea;
                11)   corrente   di   traffico:  insieme  di  veicoli
          (corrente  veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si
          muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o
          piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria;
                12)  corsia:  parte  longitudinale  della  strada  di
          larghezza  idonea a permettere il transito di una sola fila
          di veicoli;
                13) corsia di accelerazione: corsia specializzata per
          consentire   ed   agevolare  l'ingresso  ai  veicoli  sulla
          carreggiata;
                14) corsia di decelerazione: corsia specializzata per
          consentire  l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo
          da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
          tale manovra;
                15)  corsia  di  emergenza:  corsia,  adiacente  alla
          carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
          dei  veicoli  di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
          dei  pedoni,  nei  casi  in cui sia ammessa la circolazione
          degli stessi;
                16)  corsia  di  marcia:  corsia  facente parte della
          carreggiata,    normalmente   delimitata   da   segnaletica
          orizzontale;
                17) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla
          circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
          veicoli;
                18) corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli
          che  si  accingono ad effettuare determinate manovre, quali
          svolta,     attraversamento,    sorpasso,    decelerazione,
          accelerazione,  manovra per la sosta o che presentano basse
          velocita' o altro;
                19)  cunetta:  manufatto  destinato  allo smaltimento
          delle   acque   meteoriche   o   di  drenaggio,  realizzato
          longitudinalmente  od  anche  trasversalmente all'andamento
          della strada;
                20)  curva:  raccordo longitudinale fra due tratti di
          strada  rettilinei,  aventi  assi  intersecantisi,  tali da
          determinare condizioni di limitata visibilita';
                21)   fascia   di  pertinenza:  striscia  di  terreno
          compresa  tra  la  carreggiata  ed  il confine stradale. E'
          parte  della  proprieta'  stradale e puo' essere utilizzata
          solo per la realizzazione di altre parti della strada;
                22)  fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna
          al  confine  stradale,  sulla  quale  esistono vincoli alla
          realizzazione,  da  parte  dei  proprietari del terreno, di
          costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili;
                23)  fascia  di  sosta  laterale:  parte della strada
          adiacente  alla  carreggiata,  separata  da questa mediante
          striscia  di  margine  discontinua  e  comprendente la fila
          degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra;
                24)  golfo  di  fermata:  parte della strada, esterna
          alla   carreggiata,   destinata   alle  fermate  dei  mezzi
          collettivi  di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro
          spazio di attesa per i pedoni;
                25)  intersezione  a  livelli  sfalsati:  insieme  di
          infrastrutture   (sovrappassi;   sottopassi  e  rampe)  che
          consente  lo  smistamento delle correnti veicolari fra rami
          di strade poste a diversi livelli;
                26)  intersezione a raso (o a livello): area comune a
          piu'   strade,   organizzata   in  modo  da  consentire  lo
          smistamento  delle  correnti di traffico dall'una all'altra
          di esse;
                27)  isola  di  canalizzazione:  parte  della strada,
          opportunamente  delimitata  e non transitabile, destinata a
          incanalare le correnti di traffico;
                28) isola di traffico: cfr. isola di canalizzazione;
                29) isola salvagente: cfr. salvagente;
                30) isola spartitraffico: cfr. spartitraffico;
                31)  itinerario  internazionale:  strade  o tratti di
          strade  facenti  parte degli itinerari cosi' definiti dagli
          accordi internazionali;
                32)   livelletta:   tratto   di   strada  a  pendenza
          longitudinale costante;
                33)  marciapiede:  parte  della  strada, esterna alla
          carreggiata,  rialzata  o altrimenti delimitata e protetta,
          destinata ai pedoni;
                34)  parcheggio:  area  o  infrastruttura posta fuori
          della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non
          dei veicoli;
                34-bis) parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
          prossimita'  di  stazioni  o fermate del trasporto pubblico
          locale   o   del   trasporto   ferroviario,  per  agevolare
          l'intermodalita';
                35)   passaggio   a  livello:  intersezione  a  raso,
          opportunamente   attrezzata   e  segnalata  ai  fini  della
          sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
          tranviaria in sede propria;
                36)  passaggio  pedonale  (cfr.  anche  marciapiede):
          parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una
          striscia   bianca   continua   o  una  apposita  protezione
          parallela  ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
          espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
          di esso;
                37)  passo  carrabile:  accesso  ad  un'area laterale
          idonea allo stazionamento di uno o piu' veicoli;
                38)   piazzola  di  sosta:  parte  della  strada,  di
          lunghezza  limitata,  adiacente esternamente alla banchina,
          destinata alla sosta dei veicoli;
                39)   pista   ciclabile:  parte  longitudinale  della
          strada,    opportunamente    delimitata,   riservata   alla
          circolazione dei velocipedi;
                40)  raccordo  concavo  (cunetta):  raccordo  tra due
          livellette  contigue di diversa pendenza che si intersecano
          al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
          andamento longitudinale concavo;
                41)  raccordo  convesso  (dosso):  raccordo  tra  due
          livellette  contigue di diversa pendenza che si intersecano
          al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
          andamento longitudinale convesso;
                42)  ramo di intersezione: tratto di strada afferente
          una intersezione;
                43)  rampa  (di  intersezione):  strada  destinata  a
          collegare due rami di un'intersezione;
                44)  ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante
          o    sottostante    le    scarpate   del   corpo   stradale
          rispettivamente   in   taglio  o  in  riporto  sul  terreno
          preesistente alla strada;
                45)   salvagente:  parte  della  strada,  rialzata  o
          opportunamente  delimitata  e protetta, destinata al riparo
          ed   alla   sosta   dei   pedoni,   in   corrispondenza  di
          attraversamenti   pedonali   o  di  fermate  dei  trasporti
          collettivi;
                46)   sede  stradale:  superficie  compresa  entro  i
          confini  stradali.  Comprende  la carreggiata e le fasce di
          pertinenza;
                47)   sede   tranviaria:  parte  longitudinale  della
          strada,    opportunamente    delimitata,   riservata   alla
          circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili;
                48)  sentiero  (o  mulattiera  o  tratturo): strada a
          fondo  naturale  formatasi  per  effetto  del  passaggio di
          pedoni o di animali;
                49) spartitraffico: parte longitudinale non carrabile
          della   strada   destinata  alla  separazione  di  correnti
          veicolari;
                50)  strada  extraurbana:  strada  esterna  ai centri
          abitati;
                51)  strada  urbana:  strada  interna  ad  un  centro
          abitato;
                52)  strada  vicinale  (o  poderale  o  di bonifica):
          strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico;
                53)  svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui
          le correnti veicolari non si intersecano tra loro;
                53-bis)  utente debole della strada: pedoni, disabili
          in  carrozzella,  ciclisti  e tutti coloro i quali meritino
          una   tutela   particolare  dai  pericoli  derivanti  dalla
          circolazione sulle strade;
                54) zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e
          la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
          o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
                55)  zona  di  attestamento:  tratto  di carreggiata,
          immediatamente  a  monte  della linea di arresto, destinato
          all'accumulo  dei  veicoli  in  attesa  di  via  libera  e,
          generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
          strisce longitudinali continue;
                56)  zona  di  preselezione:  tratto  di carreggiata,
          opportunamente  segnalato,  ove  e' consentito il cambio di
          corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
          specializzate;
                57)  zona  di  scambio: tratto di carreggiata a senso
          unico,  di  idonea  lunghezza,  lungo  il quale correnti di
          traffico   parallele,  in  movimento  nello  stesso  verso,
          possono  cambiare  la  reciproca  posizione  senza  doversi
          arrestare;
                58)  zona  residenziale:  zona  urbana  in cui vigono
          particolari  regole di circolazione a protezione dei pedoni
          e  dell'ambiente,  delimitata lungo le vie di accesso dagli
          appositi segnali di inizio e di fine.
              2.  Nel  regolamento  sono  stabilite altre definizioni
          stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.».