Art. 4.
                           Piani d'azione

  1. Entro il 18 luglio 2008:
    a) l'autorita'   individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma,   tenuto   conto   dei   risultati  delle  mappe  acustiche
strategiche  di  cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione
od  alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi
di  cui  all'allegato  6  per  gli  agglomerati  con  piu' di 250.000
abitanti;
    b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  dei  servizi  pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati
della   mappatura   acustica   di  cui  all'articolo 3,  elaborano  e
trasmettono  alla  regione  od  alla  provincia autonoma competente i
piani  di  azione  e  le  sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi
stradali  principali  su  cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli
all'anno,  per  gli assi ferroviari principali su cui transitano piu'
di  60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso
di  infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi
enti  trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6
relativi  a  dette  infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
  2.  Nel  caso  di  servizi  pubblici  di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera
a),  i  piani  d'azione  previsti  al comma 1, lettera b), nonche' le
sintesi  di  cui  all'allegato 6,  sono trasmessi entro il 18 gennaio
2008 all'autorita' individuata al comma 1, lettera a).
  3. Entro il 18 luglio 2013:
    a) l'autorita'   individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma,   tenuto   conto   dei   risultati  delle  mappe  acustiche
strategiche  di  cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione
od  alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi
di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;
    b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  dei  servizi  pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati
della   mappatura   acustica   di  cui  all'articolo 3,  elaborano  e
trasmettono  alla  regione  od  alla  provincia autonoma competente i
piani  di  azione  e  le  sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi
stradali   e   ferroviari  principali.  Nel  caso  di  infrastrutture
principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i
piani  d'azione  e  le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette
infrastrutture   al   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
  4.  Nel  caso  di  servizi  pubblici  di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera
a),  i  piani  d'azione  previsti  al comma 3, lettera b), nonche' le
sintesi  di  cui  all'allegato 6,  sono trasmessi entro il 18 gennaio
2013 all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).
  5.  I  piani  d'azione  previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in
conformita'  ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonche' ai
criteri  stabiliti  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  di  concerto con i Ministeri della salute e
delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di
settore.
  6. L'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma
competente  e  le  societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i
piani  d'azione  di  cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque,
ogni  qualvolta  necessario  e in caso di sviluppi sostanziali che si
ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
  7.  La  regione  o  la  provincia autonoma competente o, in caso di
infrastrutture  principali che interessano piu' regioni, il Ministero
dell'ambiente  e  dalla  tutela  del  territorio verifica che i piani
d'azione  di  cui  ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al
comma 5.
  8.  I  piani  d'azione  previsti  ai  commi  1  e  3  recepiscono e
aggiornano  i  piani  di  contenimento  e  di abbattimento del rumore
prodotto  per  lo  svolgimento  dei  servizi pubblici di trasporto, i
piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali
di  intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai
sensi  degli  articoli 3,  comma  1,  lettera i), 10, comma 5, 7 e 4,
comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  9.  Restano  ferme  le  disposizioni  relative  alle  modalita', ai
criteri  ed  ai  termini  per  l'adozione dei piani di cui al comma 8
stabiliti  dalla  legge  n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in
materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
  10.  Nelle  zone  che  confinano con altri Stati membri dell'Unione
europea  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio
coopera  con  le  autorita'  competenti  di detti Stati ai fini della
elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.
  11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie   disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Note all'art. 4:
              - Gli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e
          4,  comma  2,  della  legge  26 ottobre 1995, n. 447, cosi'
          recitano:
              «Art.   3  (Competenze  dello  Stato).  -  1.  Sono  di
          competenza dello Stato:
                a)-h) (omissis);
                i) l'adozione    di    piani   pluriennali   per   il
          contenimento   delle   emissioni  sonore  prodotte  per  lo
          svolgimento  di  servizi  pubblici  essenziali  quali linee
          ferroviarie,  metropolitane,  autostrade  e  strade statali
          entro  i  limiti  stabiliti  per  ogni specifico sistema di
          trasporto,  ferme  restando  le  competenze  delle regioni,
          delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
          disposizioni  di  cui  all'art. 155 del decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;».
              «Art. 10 (Sanzioni amministrative) -. 1-4. (Omissis).
              5.  In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le
          societa'   e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  di
          trasporto  o delle relative infrastrutture, ivi comprese le
          autostrade,  nel  caso  di superamento dei valori di cui al
          comma  2,  hanno  l'obbligo  di predisporre e presentare al
          comune  piani  di  contenimento ed abbattimento del rumore,
          secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con
          proprio  decreto  entro  un  anno  dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge. Essi devono indicare tempi di
          adeguamento,   modalita'   e  costi  e  sono  obbligati  ad
          impegnare,  in via ordinaria, una quota fissa non inferiore
          al  7  per  cento  dei  fondi  di  bilancio previsti per le
          attivita'   di   manutenzione   e  di  potenziamento  delle
          infrastrutture  stesse  per  l'adozione  di  interventi  di
          contenimento   ed   abbattimento  del  rumore.  Per  quanto
          riguarda  l'ANAS  la  suddetta  quota  e' determinata nella
          misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per
          le attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici
          essenziali,  i  suddetti piani coincidono con quelli di cui
          all'art.  3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto
          della   loro   attuazione   e'   demandato   al   Ministero
          dell'ambiente.».
              «Art.  7 (Piani di risanamento acustico). - 1. Nel caso
          di  superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2,
          comma  1,  lettera g), nonche' nell'ipotesi di cui all'art.
          4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono
          all'adozione  di piani di risanamento acustico, assicurando
          il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al
          decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, e successive
          modificazioni,   e  con  i  piani  previsti  dalla  vigente
          legislazione  in materia ambientale. I piani di risanamento
          sono  approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di
          risanamento  recepiscono  il  contenuto  dei  piani  di cui
          all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art. 10, comma 5.
              2.  I  piani  di risanamento acustico di cui al comma 1
          devono contenere:
                a) l'individuazione  della  tipologia  ed entita' dei
          rumori  presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da
          risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera
          a);
                b) l'individuazione   dei   soggetti  a  cui  compete
          l'intervento;
                c) l'indicazione  delle  priorita', delle modalita' e
          dei tempi per il risanamento;
                d) la  stima  degli  oneri  finanziari  e  dei  mezzi
          necessari;
                e) le   eventuali   misure   cautelari   a  carattere
          d'urgenza  per  la  tutela  dell'ambiente  e  della  salute
          pubblica.
              3.  In  caso  di  inerzia  del comune ed in presenza di
          gravi  e  particolari  problemi  di  inquinamento acustico,
          all'adozione del piano si' provvede, in via sostitutiva, ai
          sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).
              4.  Il piano di risanamento di cui al presente articolo
          puo'  essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al
          comma  1,  anche  al  fine  di  perseguire  i valori di cui
          all'art. 2, comma 1, lettera h).
              5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
          abitanti  la giunta comunale presenta al consiglio comunale
          una  relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il
          consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla
          regione  ed alla provincia per le iniziative di competenza.
          Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al
          comma  1,  la  prima relazione e' allegata al piano stesso.
          Per  gli altri comuni, la prima relazione e' adottata entro
          due  anni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.».
              «Art. 4 (Competenze delle regioni). - 1. (Omissis).
              2.  Le  regioni, in base alle proposte pervenute e alle
          disponibilita'    finanziarie    assegnate   dallo   Stato,
          definiscono le priorita' e predispongono un piano regionale
          triennale  di  intervento per la bonifica dall'inquinamento
          acustico,  fatte  salve  le  competenze statali relative ai
          piani  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera i), per la
          redazione  dei  quali  le  regioni  formulano  proposte non
          vincolanti.   I   comuni   adeguano   i  singoli  piani  di
          risanamento   acustico   di   cui   all'art.   7  al  piano
          regionale.».