Art. 5.
              Descrittori acustici e loro applicazione

  1.  Ai  fini  dell'elaborazione  e  della revisione della mappatura
acustica  e  delle  mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3
sono  utilizzati i descrittori acustici Lden Lnight calcolati secondo
quanto stabilito all'allegato 1.
  2.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  su  proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro della salute, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi
dell'articolo  3  della  legge  n.  447  del  1995,  i  criteri e gli
algoritmi  per la conversione dei valori limite previsti all'articolo
2  della stessa legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma
1.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, l'autorita' individuata
dalla  regione  o provincia autonoma e le societa' e gli enti gestori
di  servizi  pubblici  di  trasporto  o delle relative infrastrutture
possono  utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti
dalle  norme  vigenti,  convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight,
sulla  base  dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2,
purche' detti dati non risalgano a piu' di tre anni.
  4.  Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano
i  descrittori  acustici  ed  i relativi valori limite determinati ai
sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995.
  5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Note all'art. 5:
              Gli  articoli 3 e 2, della legge n. 447 del 1995, cosi'
          recitano:
              «Art.   3  (Competenze  dello  Stato).  -  1.  Sono  di
          competenza dello Stato:
                a)  la  determinazione, ai sensi della legge 8 luglio
          1986,  n.  349, e successive modificazioni, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro della
          sanita'  e  sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, dei valori di cui all'art. 2;
                b) il  coordinamento  dell'attivita' e la definizione
          della   normativa   tecnica   generale   per  il  collaudo,
          l'omologazione,  la  certificazione e la verifica periodica
          dei  prodotti  ai fini del contenimento e dell'abbattimento
          del  rumore;  il  ruolo  e  la  qualificazione dei soggetti
          preposti  a tale attivita' nonche', per gli aeromobili, per
          i  natanti  e  per  i  veicoli  circolanti  su  strada,  le
          procedure  di  verifica  periodica  dei  valori  limite  di
          emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per
          i   veicoli   circolanti  su  strada,  avviene  secondo  le
          modalita'  di  cui  all'art.  80  del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
                c) la   determinazione,  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977, n. 616, con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il
          Ministro della sanita' e, secondo le rispettive competenze,
          con  il  Ministro  dei lavori pubblici, con il Ministro dei
          trasporti   e   della   navigazione   e   con  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, delle
          tecniche  di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
          acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del
          rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
                d) il  coordinamento  dell'attivita'  di  ricerca, di
          sperimentazione  tecnico-scientifica  ai  sensi della legge
          8 luglio  1986,  n.  349,  e  successive  modificazioni,  e
          dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione
          dei   dati.   Al   coordinamento   provvede   il   Ministro
          dell'ambiente,  avvalendosi  a tal fine anche dell'Istituto
          superiore   di   sanita',  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche   (CNR),   dell'Ente   per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia  e  l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per
          la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore
          per  la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del
          Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
          (CSRPAD)  del  Ministero dei trasporti e della navigazione,
          nonche' degli istituti e dei dipartimenti universitari;
                e) la  determinazione, fermo restando il rispetto dei
          valori  determinati  ai sensi della lettera a), con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro della
          sanita'   e,  secondo  le  rispettive  competenze,  con  il
          Ministro    dei    lavori   pubblici,   con   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e con il
          Ministro  dei  trasporti e della navigazione, dei requisiti
          acustici  delle  sorgenti  sonore  e dei requisiti acustici
          passivi  degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di
          ridurre  l'esposizione  umana al rumore. Per quanto attiene
          ai  rumori  originati  dai  veicoli  a  motore definiti dal
          titolo  III del decreto legislativo 30 aprile 1991, n. 285,
          e  successive  modificazioni, restano salve la competenza e
          la  procedura  di  cui  agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello
          stesso decreto legislativo;
                f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori
          pubblici,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e con
          il  Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri
          per  la  progettazione,  l'esecuzione e la ristrutturazione
          delle  costruzioni  edilizie  e  delle  infrastrutture  dei
          trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
                g) la   determinazione,   con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  di  concerto con il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  e  con il Ministro dei
          trasporti  e  della navigazione, dei requisiti acustici dei
          sistemi  di  allarme anche antifurto con segnale acustico e
          dei  sistemi di refrigerazione, nonche' la disciplina della
          installazione  della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
          allarme  anche  antifurto  e  anti-intrusione  con  segnale
          acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo
          quanto  previsto  dagli  articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156
          del   decreto   legislativo   30 aprile  1992,  n.  285,  e
          successive modificazioni;
                h) la  determinazione, con le procedure previste alla
          lettera  e),  dei  requisiti acustici delle sorgenti sonore
          nei  luoghi  di  intrattenimento  danzante  o  di  pubblico
          spettacolo;
                i) l'adozione    di    piani   pluriennali   per   il
          contenimento   delle   emissioni  sonore  prodotte  per  lo
          svolgimento  di  servizi  pubblici  essenziali  quali linee
          ferroviarie,  metropolitane,  autostrade  e  strade statali
          entro  i  limiti  stabiliti  per  ogni specifico sistema di
          trasporto,  ferme  restando  le  competenze  delle regioni,
          delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
          disposizioni  di  cui  all'art. 155 del decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
                l) la   determinazione,   con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  di concerto con il Ministro dei trasporti e
          della  navigazione,  dei  criteri di misurazione del rumore
          emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa
          disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
                m) la   determinazione,   con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  di concerto con il Ministro dei trasporti e
          della  navigazione,  dei  criteri di misurazione del rumore
          emesso  dagli aeromobili e della relativa disciplina per il
          contenimento  dell'inquinamento  acustico,  con particolare
          riguardo:
                  1) ai   criteri   generali   e   specifici  per  la
          definizione   di   procedure  di  abbattimento  del  rumore
          valevoli  per  tutti gli aeroporti e all'adozione di misure
          di  controllo  e  di  riduzione  dell'inquinamento acustico
          prodotto  da  aeromobili  civili nella fase di decollo e di
          atterraggio;
                  2)   ai   criteri   per  la  classificazione  degli
          aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
                  3)  alla  individuazione delle zone di rispetto per
          le  aree  e  le  attivita'  aeroportuali  e  ai criteri per
          regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto. Ai
          fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali
          si  intendono  sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia
          quelle  di  manutenzione,  revisione  e  prove motori degli
          aeromobili;
                  4)  ai  criteri  per la progettazione e la gestione
          dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
          inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti;
                n) la   predisposizione,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,   sentite   le  associazioni  di  protezione
          ambientale  riconosciute  ai sensi dell'art. 13 della legge
          8 luglio   1986,   n.  349,  nonche'  le  associazioni  dei
          consumatori  maggiormente  rappresentative,  di campagne di
          informazione del consumatore di educazione scolastica.
              2.  I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h)
          e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge. I decreti di cui al comma 1,
          lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              3.  I  provvedimenti  previsti dal comma 1, lettere a),
          c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  l)  e  m), devono essere
          armonizzati  con  le direttive dell'Unione europea recepite
          dallo  Stato  italiano  e  sottoposti  ad  aggiornamento  e
          verifica  in  funzione  di  nuovi elementi conoscitivi o di
          nuove situazioni.
              4.  I  provvedimenti  di  competenza dello Stato devono
          essere  coordinati  con  quanto  previsto  dal  decreto del
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  1° marzo  1991,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  57 dell'8 marzo
          1991.».
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai fini della presente
          legge si intende per:
                a) inquinamento  acustico:  l'introduzione  di rumore
          nell'ambiente  abitativo  o  nell'ambiente  esterno tale da
          provocare  fastidio  o disturbo al riposo ed alle attivita'
          umane,  pericolo  per la salute umana, deterioramento degli
          ecosistemi,    dei    beni    materiali,   dei   monumenti,
          dell'ambiente  abitativo  o dell'ambiente esterno o tale da
          interferire  con  le  legittime  fruizioni  degli  ambienti
          stessi;
                b) ambiente  abitativo:  ogni  ambiente interno ad un
          edificio   destinato   alla  permanenza  di  persone  o  di
          comunita'  ed  utilizzato  per  le diverse attivita' umane,
          fatta  eccezione  per  gli  ambienti destinati ad attivita'
          produttive  per i quali resta ferma la disciplina di cui al
          decreto  legislativo  15 agosto  1991,  n.  277,  salvo per
          quanto  concerne  l'immissione di rumore da sorgenti sonore
          esterne   ai   locali  in  cui  si  svolgono  le  attivita'
          produttive;
                c) sorgenti  sonore fisse: gli impianti tecnici degli
          edifici  e le altre installazioni unite agli immobili anche
          in  via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le
          infrastrutture    stradali,    ferroviarie,   aeroportuali,
          marittime,   industriali,   artigianali,   commerciali   ed
          agricole;  i  parcheggi;  le aree adibite a stabilimenti di
          movimentazione  merci; i depositi dei mezzi di trasporto di
          persone  e  merci;  le aree adibite ad attivita' sportive e
          ricreative;
                d) sorgenti  sonore  mobili: tutte le sorgenti sonore
          non comprese nella lettera c);
                e) valori  limite  di emissione: il valore massimo di
          rumore  che  puo'  essere  emesso  da  una sorgente sonora,
          misurato in prossimita' della sorgente stessa;
                f) valori  limite di immissione: il valore massimo di
          rumore  che  puo'  essere  immesso  da  una o piu' sorgenti
          sonore  nell'ambiente  abitativo  o  nell'ambiente esterno,
          misurato in prossimita' dei ricettori;
                g) valori  di  attenzione:  il  valore  di rumore che
          segnala  la presenza di un potenziale rischio per la salute
          umana o per l'ambiente;
                  h)  valori  di  qualita':  i  valori  di  rumore da
          conseguire  nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
          tecnologie  e  le metodiche di risanamento disponibili, per
          realizzare  gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
          legge.
              2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h),
          sono   determinati   in   funzione  della  tipologia  della
          sorgente,  del  periodo della giornata e della destinazione
          d'uso della zona da proteggere.
              3. I valori limite di immissione sono distinti in:
                a) valori    limite    assoluti,    determinati   con
          riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
                b) valori   limite   differenziali,  determinati  con
          riferimento  alla  differenza tra il livello equivalente di
          rumore ambientale ed il rumore residuo.
              4.   Restano   ferme   le   altre  definizioni  di  cui
          all'allegato  A al decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 57 dell'8 marzo 1991.
              5.  I  provvedimenti per la limitazione delle emissioni
          sonore  sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva
          e gestionale. Rientrano in tale ambito:
                a) le   prescrizioni   relative   ai  livelli  sonori
          ammissibili,  ai  metodi  di  misurazione  del rumore, alle
          regole applicabili alla fabbricazione;
                b) le  procedure  di  collaudo,  di omologazione e di
          certificazione  che  attestino  la conformita' dei prodotti
          alle  prescrizioni  relative ai livelli sonori ammissibili;
          la  marcatura  dei  prodotti  e  dei dispositivi attestante
          l'avvenuta omologazione;
                c) gli  interventi  di riduzione del rumore, distinti
          in  interventi  attivi  di riduzione delle emissioni sonore
          delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi
          di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente
          al ricettore o sul ricettore stesso;
                d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del
          traffico;  i piani dei trasporti provinciali o regionali ed
          i  piani  del  traffico  per  la  mobilita' extraurbana; la
          pianificazione    e   gestione   del   traffico   stradale,
          ferroviario, aeroportuale e marittimo;
                e) la  pianificazione  urbanistica, gli interventi di
          delocalizzazione  di  attivita'  rumorose  o  di  ricettori
          particolarmente sensibili.
              6.  Ai  fini  della  presente legge e' definito tecnico
          competente  la figura professionale idonea ad effettuare le
          misurazioni,  verificare  l'ottemperanza ai valori definiti
          dalle  vigenti  norme,  redigere  i  piani  di  risanamento
          acustico,  svolgere  le relative attivita' di controllo. Il
          tecnico  competente  deve essere in possesso del diploma di
          scuola  media  superiore ad indirizzo tecnico o del diploma
          universitario  ad  indirizzo scientifico ovvero del diploma
          di laurea ad indirizzo scientifico.
              7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta
          previa  presentazione  di  apposita domanda all'assessorato
          regionale  competente  in  materia  ambientale corredata da
          documentazione comprovante l'aver svolto attivita', in modo
          non  occasionale,  nel  campo  dell'acustica  ambientale da
          almeno  quattro  anni  per i diplomati e da almeno due anni
          per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
              8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte
          altresi'  da  coloro che, in possesso del diploma di scuola
          media  superiore,  siano  in  servizio  presso le strutture
          pubbliche  territoriali  e vi svolgano la propria attivita'
          nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  nonche'  da  coloro  che, a
          prescindere  dal  titolo  di  studio, possano dimostrare di
          avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente
          legge,   per   almeno  cinque  anni,  attivita'  nel  campo
          dell'acustica ambientale in modo non occasionale
              9.  I soggetti che effettuano i controlli devono essere
          diversi  da  quelli  che  svolgono le attivita' sulle quali
          deve essere effettuato il controllo.».